Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.35462 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8982/2021 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA FULVIO 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PERNA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA TROTTA;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1 – Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 34 del 2021, confermò il provvedimento del Consiglio di Disciplina dell’ordine degli Avvocati di Isernia che aveva applicato all’avv. C.C. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per un anno, ritenendola responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 10, 12, 19, 26 e 27 del Codice Deontologico Forense per non aver adempiuto al mandato conferitole da F.B. e V.D.E., querelanti, per rappresentarli sia in un giudizio penale sia in un giudizio civile sorti a seguito della morte dello zio O.A. in un incidente ferroviario, contravvenendo ai doveri della difesa e omettendo, altresì, di comportarsi in maniera corretta e leale nei confronti del collega C.A. di *****, indicato ai clienti come domiciliatario nella causa civile ancorché non fosse stato neppure informato, oltre a non avere dato adeguate informazioni ai clienti sul giudizio penale né avere comunicato la necessità del compimento di atti per evitare il maturarsi della prescrizione nell’ambito dell’incarico civilistico per il risarcimento dei danni dalla Compagnia di assicurazioni, con irrimediabili effetti per i querelanti).

2 – Il Consiglio Nazionale Forense, per ciò che in questa sede interessa, facendo riferimento al disposto di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54, in forza del quale il procedimento disciplinare si svolge “con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”, salvo che la sospensione sia ritenuta “indispensabile”, non ritenne meritevole di accoglimento la rinnovata istanza di sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, formulata dall’avvocato con riferimento al processo penale pendente nei suoi confronti. Respinse il motivo d’impugnazione relativo all’omesso accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza disciplinare, formulata per impedimento derivante dal contestuale impegno dell’avvocato in un procedimento civile presso il Tribunale di Bologna. Sulla scorta delle risultanze documentali, deponenti in modo univoco per la credibilità delle allegazioni dei segnalanti, accertò la responsabilità disciplinare dell’avvocato per gli illeciti contestati, rilevando che l’avere assunto la difesa degli esponenti sia in sede civile che in sede penale per ottenere il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale in cui perse la vita il loro congiunto e dante causa a titolo universale e l’avere omesso per oltre cinque anni ogni iniziativa giudiziaria, al contempo rassicurando in modo menzognero i clienti, integrava inadempimento deontologicamente rilevante al mandato e violazione dei doveri di probità dignità e decoro della professione. Il Consiglio Nazionale Forense, inoltre, giudicò di particolare gravità il comportamento dell’avv. C. che, al fine di dare credibilità alla non veritiera rappresentazione di avvenuta introduzione della causa civile, non aveva esitato a coinvolgere un collega, falsamente prospettando che fosse domiciliatario della vertenza sul foro di Torino. Ritenne adeguata la sanzione in concreto irrogata sul rilievo che, ai sensi dell’art. 21 del CD comma 2, oggetto di valutazione dovesse essere il comportamento complessivo dell’incolpato e si dovesse tenere conto dei precedenti disciplinari.

3 – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

4 – L’intimato Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5 – Il rappresentante della Procura Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 59, n. 6, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 90 del 2014, art. 52, comma 9 e D.L. n. 179 del 2012, artt. 16 bis, 16 undecies, osservando che la sentenza del Consiglio Nazionale Forense notificata alla incolpata era priva della firma digitale ed analogica del presidente, mentre era presente la firma digitale del segretario. Nell’attestazione si dava atto che la sentenza notificata era copia informatica conforme all’originale analogico, sicché anche l’originale doveva ritenersi mancante della sottoscrizione, con conseguente nullità della sentenza perché priva della firma del presidente, cioè di un elemento essenziale, anche ai sensi dell’art. 161 c.p.c.. Osserva, inoltre, che l’attestazione di conformità all’originale costituisce allegato separato rispetto alla sentenza. Pertanto, visto il disposto di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 16 undecies, in mancanza di apposizione in calce o a margine della copia o su foglio separato che sia congiunto materialmente alla medesima, l’attestazione doveva considerarsi tamquam non esset.

1.2. In ordine al primo profilo di censura, si evidenzia che l’attestazione di conformità all’originale della sentenza in questione, come riportata in ricorso, contiene anche la specifica affermazione che la sentenza “costituisce copia informatica conforme all’originale analogico debitamente sottoscritto”. Non sussiste, pertanto, né sussisteva, al momento della comunicazione, alcun dubbio riguardo alla regolare sottoscrizione dell’atto. Con riguardo al secondo profilo di censura, osserva il collegio che i rilievi attinenti all’attestazione di conformità dell’atto all’originale da parte del segretario rispetto al disposto del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 undecies, riguardano modalità non previste a pena di nullità dell’attestazione medesima, la quale reca, tra l’altro, tutte le indicazioni atte a identificare il provvedimento cui accede, mentre ogni altro rilievo formulato in memoria è precluso poiché esula dai motivi di ricorso.

2 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54 e dell’art. 4 Protocollo 7 CEDU, osservando che il procedimento disciplinare era stato instaurato ex officio a seguito della comunicazione della iscrizione della notizia di reato da parte della Procura della Repubblica e che il reato contestato di patrocinio o consulenza infedele, punito dall’art. 380 c.p., era sovrapponibile come elemento soggettivo e oggettivo agli illeciti disciplinari. Conseguentemente il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento disciplinare per identità delle condotte contestate, anche al fine dell’applicazione del principio del ne bis in idem espresso dalla Cedu con la sentenza Grande Stevens.

2.2. La censura è priva di fondamento. Il nuovo regime della sospensione del procedimento disciplinare di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 54, operante a decorrere dal 1 gennaio 2015, quindi anche con riferimento agli illeciti di cui alle contestazioni, relativi al periodo ottobre 2012 – marzo 2015, “disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale” (Cass. S.U. 16 marzo 2021 n. 7336). Per altro verso, il Consiglio Nazionale Forense ha congruamente motivato circa la mancanza dei presupposti per la sospensione, avuto riguardo alla non sovrapponibilità del capo di incolpazione con il capo di imputazione penale. Per quanto attiene, poi, all’ulteriore profilo di censura, questa Corte ha affermato (ex multis Cass. 3 febbraio 2017 n. 2927) che, con riguardo al rapporto tra illecito disciplinare e illecito penale, non può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in relazione al principio del “ne bis in idem” – secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia – in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, artt. 59 e segg., per non aver ritenuto il Consiglio di Disciplina e, di converso, il Consiglio Nazionale Forense, legittimo l’impedimento dell’avvocato a presenziare all’udienza di discussione, con violazione di legge per assenza di motivazione e motivazione apparente sul punto. Rileva che non era stato ritenuto legittimo l’impedimento dedotto in sede di discussione dall’incolpata, con relativa richiesta di rinvio, in quanto impegnata presso il tribunale di Bologna, osservando che la motivazione si era risolta in una mera formula di stile, così ledendo il diritto di partecipazione all’udienza della incolpata.

3.1. La censura è infondata, poiché è congrua la motivazione resa dal Consiglio Nazionale Forense, in cui (si vedano le pg. 6 e 7 sentenza) si dà atto che l’impedimento dedotto era consistito nell’impegno professionale in un processo civile presso il Tribunale di Bologna, rilevandosi al riguardo che “non risulta in alcun modo esplicitata e documentata l’essenzialità e non sostituibilità della ricorrente all’udienza civile, tale da consentire la valutazione di “prevalenza” di tale impegno difensivo rispetto alla presenza avanti all’organo disciplinare”. L’organo disciplinare, infatti, risulta essersi uniformato al principio secondo cui nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. 3 novembre 2020 n. 24377).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 58, osservando che la sua responsabilità era stata ritenuta provata sulla base delle mere dichiarazioni degli esponenti e delle acquisizioni documentali, senza che fosse stato dato corso alle istanze istruttorie formulate.

4.2. Il motivo è inammissibile poiché non è stato in alcun modo dato conto della idoneità della prova non ammessa a dimostrare circostanze decisive ai fini del giudizio (Cass. 17 giugno 2019 n. 16214), tenuto conto, inoltre, che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, comma 3, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, talché restano fuori dall’ambito dell’impugnazione l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare (Cass. 31 luglio 2018 n. 20344).

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, rimanendo assorbita nella pronuncia l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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