Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.35464 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7389/2020 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 92, presso lo studio dell’avvocato Giusti Luca, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2019 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 11/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

RILEVATO

Che:

1. La seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 248/2019, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da P.M.A. avverso la decisione di primo grado emessa dalla sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con la quale N.S. e lo stesso P. erano stati condannati a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di Euro 18.777.204,23, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l’appropriazione da parte dei medesimi di fondi destinati alla gestione fuori bilancio denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”, istituita con D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, conv. dalla L. 28 marzo 1988, n. 99. A seguito dell’entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993, n. 559, art. 26, la gestione era stata soppressa ed era stata assoggettata a liquidazione, con gestione liquidatoria poi assunta dal MEF con decreto 124 del 30 maggio 2003 e individuazione del commissario liquidatore nella persona del Dott. N.S.. Nel corso del 2015 erano emerse condotte illecite relative alla gestione, per le quali era stato instaurato procedimento penale presso la procura della Repubblica di Roma, nel corso del quale era stata emessa ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di N. e di P. per avere, il primo in qualità di commissario liquidatore, distratto in parte in proprio favore la somma di Euro 24.035.458,59 che, bonificata dal MEF per la gestione fuori bilancio, era stata prima depositata su un conto corrente della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e successivamente, per un totale di Euro 18.777.204,23, dirottata a persone fisiche o giuridiche riconducibili allo stesso N. o ad altri soggetti tra il quali il P., funzionario della ragioneria dello Stato, nei cui confronti era stata ipotizzata responsabilità penale per aver contribuito alla realizzazione degli illeciti ed essere stato destinatario dei proventi.

2. Sulla base delle indagini penali e delle proprie integrazioni istruttorie la procura contabile aveva convenuto in giudizio N. e P. chiedendo la condanna di costoro in solido a risarcire a favore del Ministero la somma di Euro 18.777.204,23 per averla sottratta alle disponibilità della gestione fuori bilancio. A sostegno della pretesa era evidenziata la dichiarazione confessoria resa dal N. nel corso dell’interrogatorio dinanzi al Gip di Roma il 15 marzo 2015, nella quale costui aveva ammesso che aveva dirottato gli importi con le modalità prima indicate. In base a dette dichiarazioni era emerso anche il ruolo del P. quale funzionario della ragioneria generale dello Stato e dell’ispettorato generale degli enti disciolti, il quale aveva agevolato N. nei rapporti sia con Banca Etruria sia con altri soggetti economici, beneficiando direttamente del peculato per il tramite del fratello P.G.P., mediatore creditizio o di società a questi collegate.

3. I convenuti non si erano costituiti nel giudizio di primo grado, all’esito del quale la sezione giurisdizionale della Corte di Conti per il Lazio li aveva condannati in solido al pagamento dell’importo in precedenza indicato.

4. La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte di Conti rilevava che, ai sensi dell’art. 180, comma 1 del codice della giustizia contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174), l’atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alla prova della eseguita notificazione, sicché, non avendo l’appellante provveduto a tale adempimento, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione P.M.A. sulla base di unico motivo.

6. Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico articolato motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per totale carenza di giurisdizione della Corte dei conti, ripercorrendo nel merito la vicenda in ordine alla ritenuta responsabilità e sottolineando che la responsabilità amministrativa contabile nei suoi confronti era stata ravvisata per aver fornito suggerimenti e valutazioni tecniche al Commissario straordinario sulla base della sua esperienza ma all’esterno della sua attività di pubblico ufficiale e in forma del tutto occasionale.

2. Va rilevato preliminarmente che il ricorrente si duole del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti senza muovere censura alcuna al decisum della sentenza impugnata, contenente esclusivamente una pronuncia in rito di inammissibilità dell’appello.

3. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La censura, infatti, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, pretende di discutere della questione di giurisdizione pur se la pronuncia di inammissibilità dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in punto di affermazione implicita della giurisdizione del giudice adito. Ed invero il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e la sentenza sia divenuta sul punto irretrattabile, così precludendosi ogni ulteriore doglianza sulla questione dinanzi alle Sezioni Unite (si vedano, in punto di irretrattabilità della statuizione implicita sulla giurisdizione per prestata acquiescienza, Cass. 10265 del 27 aprile 2018, Cass. n. 13750 del 22 maggio 2019).

4. In base alle svolte argomentazioni in ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

5. – La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, in ragione della sua posizione istituzionale – di organo propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei Conti, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico – esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali.

6. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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