Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35472 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29437/2015 R.G. proposto da:

V.R., V.M., V.L., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Rosanna Ricci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via della Mercede n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4177/4/2015 depositata il 6 maggio 2015, e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l’appello proposto da V.R., L. e M. quali soci della società V. S.r.l., operante nel settore dell’abbigliamento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 374/8/2012. Quest’ultima decisione a sua volta aveva riunito e accolto in parte il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto il reddito di partecipazione per l’anno di imposta 2007 richiesto con tre avvisi di accertamento in conseguenza dell’accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) per più anni di imposta, tra cui quello oggetto della controversia, di maggiore reddito di impresa in capo alla società, a ristretta base sociale, di cui i ricorrenti erano unici soci.

2. In particolare, il giudice di prime cure, previa riunione dei ricorsi, confermava l’impianto delle riprese, decisione sostanzialmente confermata dal giudice d’appello, il quale rideterminava i ricavi accertati al netto dell’IVA, con consequenziale diminuzione della misura delle riprese pro quota in capo ai soci.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione i contribuenti per un unico motivo e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso – senza individuazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 -, i contribuenti denunciano la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP n. 1723 del 17 febbraio/22 aprile 2014 che ha accertato come gli elementi istruttori raccolti dai verificatori non sono sufficienti a provare l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati da parte della V. S.r.l. e il fatto che, nonostante la questione fosse stata tempestivamente sollevata all’attenzione del giudice d’appello, questi sia giunto a conclusioni difformi dal giudicato sostanziale esterno invocato.

5. Il motivo è infondato. Dev’essere rilevato d’ufficio (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018, Rv. 648794 – 04) il giudicato esterno, più recente, discendente dalla sentenza della S.C. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1018 del 2017. La pronuncia è stata resa nei confronti della società tra l’altro per IVA, IRES e IRAP anche per l’anno di imposta per cui è causa, ed ha esplicitamente escluso l’estensibilità del giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP n. 1723 del 17 febbraio – 22 aprile 2014, resa per l’annualità 2009.

6. Detta decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte che ha più volte affermato ché in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31084 del 28/11/2019, Rv. 656084 – 01; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5939 del 04/03/2021, Rv. 660663 – 01).

7. Dagli effetti esterni del giudicato della summenzionata decisione discende il rigetto del ricorso e le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione del consolidamento del giudicato esterno in senso sfavorevole ai contribuenti successivamente all’incardinamento del giudizio.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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