Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35474 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

C.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 172, presso lo studio dell’avv. Nicola Bultrini, rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Marello in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 87, presso lo studio dell’avv. Massimo Colarizi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Antonietta Rosa Melidoro in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1295/3/2017 della CTR del Piemonte, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1295/3/2017, depositata il 21/09/2017, la CTR del Piemonte ha rigettato l’appello della contribuente contro la decisione di primo grado, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012, riferita ad alcuni capannoni industriali.

La contribuente, nell’stanza di rimborso, aveva dedotto che non aveva reperito affittuari per i menzionati capannoni, i quali avevano perso valore in ragione della crisi economica in atto, ritenendo che l’imposta, così come strutturata, violava il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, tassando una ricchezza solo virtuale, senza correttivi che la adeguassero al reale valore economico dei beni. Il comune aveva rigettato la richiesta di rimborso, affermando di non essere il legittimato passivo delle rivendicazioni formulate, essendo tenuto a rispettare le disposizioni normative contestate in quanto norme vigenti.

Contro la decisione della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi motivo.

Il Comune di Torino si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 conv. con modif. in L. n. 214 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sollevando l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma alla luce degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui determina l’imposta in base alla rendita catastale, senza criteri correttivi, in periodi di crisi economica, che tengano conto dei valori reali.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto corretta l’affermazione del Comune di Torino, che si era dichiarato carente di legittimazione passiva e di competenza di fronte alle rivendicazioni della contribuente, essendo, invece, tale ente l’unico soggetto che poteva ricevere l’istanza di rimborso, la cui statuizione, suscettibile di essere impugnata, poteva dare spazio al giudizio di legittimità costituzionale.

Con il terzo motivo di impugnazione la medesima parte ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3 come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR riconosciuto la spettanza della riduzione del 50% dell’imposta, prevista dalla norma richiamata, in ragione del fatto che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inagibilità dei capannoni prima del versamento dell’imposta e non dopo, mentre, invece, alla contribuente, nei giudizi d’impugnazione del diniego di rimborso, era consentito emendare errori o inesattezze delle sue dichiarazioni anche in corso di causa, risultando, nella specie, dalla perizia di parte in atti l’inagibilità dei capannoni in questione.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte (Cass., Sez. L., n. 14666 del 09/07/2020) ha spiegato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo tale questione costituire diretto oggetto del giudizio, essendo riservata alla decisione del giudice la facoltà di sollevarla, anche su sollecitazione delle parti, in ogni stato e grado del giudizio, qualora sia rilevante, oltre che non manifestamente infondata, e in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.

3. La questione di legittimità costituzionale è comunque manifestamente infondata, tenuto conto che la determinazione dell’imponibile viene effettuata in base al valore delle rendite catastali – individuate in base a parametri oggettivi che, in caso di cambiamento nel tempo, possono essere modificate – e che, comunque, sono previste riduzioni dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati (cfr. D.L. n. 201 del 2011, art. 13 conv. con modif. in L. n. 214 del 2011), sicché ogni critica mossa riguarda le scelte di fondo del legislatore, insuscettibili di sindacato costituzionale.

4. Il secondo motivo è infondato.

Dal tenore della motivazione, riportata da entrambe le parti, si evince con chiarezza che il Comune non ha escluso di essere il legittimo destinatario della richiesta di rimborso dell’imposta, ma ha solo rappresentato di non poter rispondere alle ragioni per le quali la richiesta è stata formulata, tutte incentrate sulla dedotta illegittimità costituzionale del D.L. n. 201 del 2011, art. 13 conv. con modif. in L. n. 214 del 2011, non potendo fare nulla contro una norma in vigore, che è semplicemente tenuto a rispettare.

5. Il terzo motivo è infondato.

Com’e’ noto, il D.Lgs. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), consente la riduzione dell’imposta del 50% “peri fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 13, comma 3, lett. b), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

La norma prevede l’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità da parte del Comune o la presentazione di una dichiarazione del contribuente.

Questa Corte ha di recente affermato che, nell’ipotesi di immobile inagibile, l’IMU (come l’ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021).

Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell’anno di riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata in pendenza di giudizio.

6. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

7. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

9. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Torino della somma di Euro 1.800,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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