LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9645-2020 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GURNARI;
– ricorrente –
contro
M.M., F.M., nella loro qualità di curatori del FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI GESTIONE PER ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE DOMENICO RETEZ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza cronol. 828/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 31 gennaio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ammesso R.L. in via chirografaria per il credito di Euro 18.319,20 (al netto del contributo sociale), a titolo di indennità di mancato preavviso, in accoglimento della sua opposizione, “nei termini richiesti dal lavoratore”, allo stato passivo del Fallimento SOGAS – Società di Gestione del***** s.p.a. in liquidazione, dal quale era stato escluso;
2. sull’assunto della natura indennitaria dell’istituto, esso ne riteneva, indipendentemente dalla prova di un danno effettivo, la spettanza al lavoratore qualora il datore non gli faccia lavorare il relativo periodo di preavviso: come nel caso di specie, essendogli stato intimato il licenziamento il 14 luglio 2017 dal curatore del fallimento, dichiarato il 24 ottobre 2016, nell’irrilevanza della sua assunzione, fin dal giorno successivo (15 luglio 2017), da parte di SACAL s.p.a., aggiudicataria della nuova concessione dell’aeroporto di Reggio Calabria in esito a procedura di evidenza pubblica, istitutiva di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro;
3. con atto notificato il 2 marzo 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2751bis c.c., n. 1, per la natura privilegiata dell’indennità di preavviso, sulla base della normativa in materia di privilegi, per la sua fonte nel rapporto di lavoro specificamente assistito dalla suddetta causa di prelazione (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per la non corrispondenza della pronuncia resa (di ammissione del credito per indennità di mancato preavviso in via chirografaria) alla domanda del lavoratore (di ammissione del credito in via privilegiata), erroneamente tratta dall’evidente refuso (appunto di ammissione in via chirografaria) contenuto nelle conclusioni, in contrasto con la richiesta di ammissione del credito, fin dall’originaria insinuazione allo stato passivo (radicante la domanda di ammissione del credito, con il titolo di derivazione e le ragioni della prelazione nel rapporto di lavoro) e quindi nel ricorso in opposizione ad esso in via privilegiata (secondo motivo);
2. i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati;
3. in via di premessa, deve essere ribadito il principio, secondo cui, in tema di formazione dello stato passivo, la volontà del creditore che intenda ottenervi l’insinuazione in collocazione privilegiata può comunque desumersi, qualora manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa sia richiesta, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati (Cass. 4 maggio 2012, n. 6800; Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; Cass. 9 aprile 2018, n. 8636; Cass. 21 maggio 2018, n. 12467);
3.1. inoltre, è noto che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrino un tipico accertamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice del merito (Cass. 18 maggio 2012, n. 7932; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30684), sindacabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire: con la conseguenza, qualora sia dedotto il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del potere-dovere della Corte di cassazione, essendo prospettato un error in procedendo, di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari pregressi, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta (Cass. 2 maggio 2004, n. 2148); ed esso costituisce solo limite, che se travalicato, accanto al vizio di motivazione (qui non dedotto), giustifica il sindacato in sede di legittimità dell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda del giudice di merito (Cass. 21 maggio 2019, n. 13602);
3.2. l’esercizio di un tale potere-dovere della Corte regolatrice è soggetto, secondo le regole del giudizio di Cassazione, alla preliminare devoluzione con un motivo ammissibile, anche sotto il profilo di specificità, a norma della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in riferimento all’onere del ricorrente di trascrizione dell’atto o degli atti oggetto di esame diretto (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. 13 marzo 2018, n. 6014);
3.3. nel caso di specie, il ricorrente ha adempiuto al proprio onere di specificazione, avendo riportato le parti d’interesse (dal penultimo capoverso di pg. 7 al primo periodo, articolato nei punti sub 1, 2, 3 di pg. 8 del ricorso) dell’originaria domanda di insinuazione e soprattutto del ricorso in opposizione allo stato passivo, oggetto della doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pure indicando puntualmente la sede di produzione dei relativi atti: sicché, questa Corte può procedere al relativo esame diretto, quale giudice del fatto processuale;
3.4. il ricorso in opposizione, proposto dal lavoratore ai sensi dell’art. 98 L. Fall., contiene una specifica e documentata allegazione della spettanza dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso, sul fondamento del rapporto di lavoro subordinato ed in particolare dell’art. 2118 c.c. (per le ragioni illustrate dal penultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 5 del ricorso), così palesando la volontà di ottenerne l’ammissione allo stato passivo in collocazione privilegiata, anche in mancanza di un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, per la chiara esposizione della causa del credito alla stregua delle complessive indicazioni contenute nella domanda giudiziale e dei documenti ad essa allegati (secondo il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, richiamata al superiore punto sub 3.), salvo richiederne nelle conclusioni l’ammissione “in via chirografaria” (primi due alinea delle conclusioni “nel merito”, all’ultimo capoverso di pg. 7 del ricorso);
3.5. a fronte della riprodotta allegazione, dalla quale risultava chiaramente la causa petendi della domanda di ammissione del credito allo stato passivo con il diritto di prelazione derivante dalla sua causa, a norma dell’art. 2745 c.c., individuata nel rapporto di lavoro subordinato tra le parti (e pertanto del privilegio ad esso riconosciuto dalla legge, ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1), il Tribunale, senza compiere alcuna interpretazione della domanda in riferimento alla sua causa petendi, ma limitandosi ad un rapido rilievo dell’insistenza dell’opponente “per l’ammissione in chirografo del suo credito” (così al secondo capoverso di pg. 2 del decreto), ha proceduto, “nei termini” a suo avviso “richiesti dal lavoratore” (primi due alinea di pg. 7 del decreto), all’ammissione del credito in via chirografaria, senza alcuna valutazione in merito alla sua qualificazione, se in via privilegiata ovvero, come erroneamente ritenuto, chirografaria;
3.6. acclarata per le ragioni illustrate la chiara volontà del creditore di ottenere un’ammissione del proprio credito nel concorso in via privilegiata, siccome fondato sulla causa petendi del suo rapporto di lavoro subordinato, sussiste allora anche la violazione denunciata del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, in particolare sotto il profilo del vizio di extrapetizione: ricorrente, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 21 marzo 2019, n. 8048), quando il giudice di merito attribuisca alla parte, come appunto nel caso di specie, un bene non richiesto perché non compreso neppure, implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, così eccedendo il limite del rispetto del petitum e della causa petendi ed alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), con emissione di un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato);
4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con ammissione al passivo della procedura fallimentare del credito indicato all’interno del decreto impugnato in privilegio anziché in chirografo e liquidazione delle spese di giudizio, secondo il regime di soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette R.L. al passivo del Fallimento ***** s.p.a. in liquidazione per il credito di Euro 18.319,95, al netto del contributo sociale, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1, anziché in via chirografaria.
Condanna la curatela fallimentare alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 100 per esborsi e Euro 2.500,00 per compensi professionali e del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali; il tutto oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021