Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35495 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22740-2019 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MASOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO PRONZELLO;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2019 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- B.N. ha concesso in locazione un suo immobile a M.V., ma nel corso del rapporto, attesa la morosità di quest’ultimo ha notificato intimazione di sfratto: il M. ha ottenuto in un primo tempo un termine per la sanatoria, rendendosi tuttavia nuovamente inadempiente, al punto che il giudice di quella fase ha convalidato lo sfratto con ordinanza di rilascio, ed ha rimesso le parti davanti al giudice del merito.

Quest’ultimo, rilevato che non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso alle parti il termine per farlo, decorso inutilmente il quale ha dichiarato improcedibile la domanda, ed ha posto le spese a carico della locatrice ricorrente, ritenendo che fosse suo l’onere di attivare la mediazione.

2.- B.N. ha impugnato questa decisione, ma la Corte di Appello di Torino l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. in quanto priva di qualche possibilità di venire accolta.

3.-La ricorrente impugna dunque la decisione del Tribunale di Novara di improcedibilità della domanda, con due motivi. Non v’e’ costituzione dell’intimato.

CONSIDERATO

CHE:

4.- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda, sul presupposto che nessuna delle due parti aveva iniziato la mediazione, ed ai fini della ripartizione delle spese, osserva che l’onere gravava sul locatore.

Essendo questa la ratio, entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non la colgono correttamente.

5.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5. Secondo la ricorrente l’onere di esperire il tentativo di mediazione, ossia di avviare la relativa procedura, gravava sull’intimato, che era l’unico ad avere interesse ad una pronuncia di merito, mentre il suo interesse era stato soddisfatto dal provvedimento di convalida. La fase di merito serviva solo all’accertamento negativo del diritto alla convalida, e tale accertamento era nell’interesse dell’intimato.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito, infatti, ha dichiarato l’improcedibilità in quanto nessuna. delle due parti ha provveduto ad avviare la mediazione: la ratio che sorregge decisione di improcedibilità e’, per l’appunto, in ciò che essendo obbligatorio il tentativo di mediazione il suo mancato esperimento comporta improcedibilità oggettiva: anche ove il giudice avesse ritenuto gravata l’altra parte, ossia l’intimato, dell’onere di esperire il tentativo, avrebbe dovuto comunque dichiarare la causa improcedibile, attesa l’inerzia di entrambi.

A ben vedere, il Tribunale si occupa di individuare il soggetto onerato solo ai fini delle spese, e non già della pronuncia di improcedibilità, che era obbligata dall’inerzia di entrambe le parti.

6.-Il secondo motivo che denuncia violazione dell’art. 91 in tema di spese, non coglie, per l’appunto, la ratio suddetta: le spese sono state poste a carico del locatore intimante in quanto quest’ultimo è stato ritenuto il soggetto su cui gravava l’onere della iniziativa.

La ricorrente censura invece la statuizione sulle spese addebitando al giudice di merito di non avere considerato i numerosi inadempimenti del conduttore, e la sua persistente morosità, ma non è questa la ratio della decisione sulle spese: la morosità avrebbe comportato una diversa regolamentazione delle spese in caso di decisione nel merito, ma essendovi stata pronuncia di improcedibilità correttamente il giudice di merito ha posto le spese a carico della parte che ha dato causa a tale improcedibilità.

Infatti, l’onere di avviare la mediazione spettava al locatore, in quanto parte che aveva intrapreso il giudizio (L. n. 28 del 2010, art. 5).

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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