LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23486-2020 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BROGNO;
– ricorrente –
contro
ATI AIEMED CAPOGRUPPO AIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato CARLA ANASTASIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 645/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- La società AIE srl, capogruppo della ATI AIEMED ha agito in giudizio ottenendo un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Cosenza per il pagamento di prestazioni sanitarie a carico della ASL di Cosenza, sulla base di fatture e di una convenzione con cui era stata concordata l’erogazione di quelle prestazioni.
2.- La ASL ha proposto una opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale, ed ha poi proposto appello, parzialmente accolto, quanto alla misura del dovuto, dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha dato atto della esistenza di un contratto scritto e della sufficienza della documentazione prodotta ai fini della dimostrazione del credito.
3.-Il ricorso è basato su un motivo, che si articola in tre sotto-motivi. V’e’ controricorso della società AIE srl.
CONSIDERATO
CHE:
5.- Il motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.. In sostanza, la tesi è la seguente: la ASL sostiene di avere depositato in appello due decreti ingiuntivi precedenti, relativi alla medesima somma di quello oggetto di giudizio, e si duole del fatto che la Corte di Appello non ne abbia tenuto conto: si trattava di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi e quindi costituenti giudicato esterno, rilevabile peraltro d’ufficio ed idoneo a paralizzare la domanda. Le somme qui richieste infatti erano state già oggetto di quei due decreti. Inoltre, ed è oggetto del terzo sotto-motivo, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello non ha considerato tardiva la produzione di una transazione, depositata dalla società creditrice a dimostrazione del superamento di quei decreti ingiuntivi.
Quanto alle prime due censure, il motivo può dunque essere inteso come violazione dell’eccezione di giudicato esterno, fatta dalla ricorrente e non tenuta in conto dalla Corte.
In questi termini è infondato.
Lo è innanzitutto in base alla regola generale per cui il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. 12111/2020).
Il che significa che per dimostrare che i decreti ingiuntivi costituivano giudicati esterni, occorreva indicare, nel ricorso, che essi si riferivano effettivamente al medesimo credito ingiunto successivamente; indicazione che, sola, consente di valutare se effettivamente vi fosse un giudicato esterno.
Più precisamente, il controllo sulla correttezza della decisione di secondo grado, che si assume illegittima per violazione del giudicato esterno presuppone che, “il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (Cass. 5737/2017).
Inoltre, i motivi rinviano ad una eccezione di giudicato esterno relativa a titoli giudiziali formatisi antecedentemente l’emissione del decreto ingiuntivo relativo all’odierno giudizio, non introdotti nel giudizio di primo grado, non oggetto di un motivo di appello, e supportati da documenti tardivamente prodotti in sede di conclusioni in appello, cosi che al di là della omissione della corte, si trattava di produzioni tardive e quindi inammissibili ai fini della decisione.
6.-Il terzo argomento attiene alla erronea ammissione di una prova documentale, la transazione, che secondo la ricorrente era tardiva ed è stata comunque ammessa.
Questo sotto-motivo è inammissibile.
Intanto non è allegata alcuna circostanza da cui ricavare una qualche tardività o inammissibilità di quella transazione, di cui non si conosce il contenuto; ma soprattutto la decisione della Corte, qui impugnata, ne prescinde del tutto: non v’e’ traccia nella motivazione di riferimenti a quella transazione, cosi che, irrituale che sia stata la sua produzione, non ha inciso in alcun modo sulla decisione finale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 3200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021