Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35499 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDI sul ricorso 3923-2019 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO GRACIS, GAETANO GIUECO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- A.T. ha citato in giudizio la Allianz spa, a quel tempo impresa designata quale garante per le vittime della strada nella Regione Puglia: la donna, infatti, ha dichiarato di essere stata vittima di uno scippo, per strada, ad opera di due persone a bordo di ciclomotore; di essere caduta per terra ed avere riportato danni alla persona, che erano quindi da ricondursi alla circolazione del motociclo.

2.- Il giudice di merito ha rigettato la domanda, ritenendola non sufficientemente provata: in particolare ha osservato che non v’erano prove che la donna fosse caduta per l’urto del motorino – il che avrebbe reso ammissibile una domanda contro l’impresa designata per le vittime della strada – anziché per l’azione dello scippo – ipotesi che, invece, rendeva inammissibile il tipo di azione intrapresa. Avverso tale decisione, la A. ha proposto ricorso per Cassazione, che questa Corte, con ordinanza 29831/2018 ha dichiarato inammissibile, osservando che l’impugnazione mirava a contestare l’accertamento in fatto effettuato dal giudice di merito circa la dinamica dei fatti.

3.- A.T. ricorre avverso tale ordinanza chiedendone la revocazione, ed assumendo che nel giudizio di Cassazione, lei aveva chiesto di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia EU la questione della copertura assicurativa obbligatoria anche per i danni derivanti da scippi effettuati con mezzi di circolazione, in quanto ipotesi rientrante in quella della copertura dei danni da circolazione tout court, questione sulla quale la Corte, con l’ordinanza oggetto di revoca, ha omesso di pronunciare.

Si è costituita Allianz spa ed ha chiesto, con controricorso, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

5.- Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto, ed anche, per certi versi, omessa pronuncia, ed assume di avere sia con il ricorso che con la successiva memoria, richiesto che la Corte facesse rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea sottoponendole la questione della necessaria copertura assicurativa – attraverso la designazione di una società di assicurazione- anche nel caso di danni causati da azioni violente ma commesse con un mezzo di circolazione.

La doglianza della ricorrente è essenzialmente nel fatto che la Corte di Cassazione ha deciso il precedente ricorso senza tenere in alcuna considerazione questa sua richiesta di rinvio pregiudiziale.

Il motivo è inammissibile.

Invero, non v’e’ omessa decisione sulla richiesta ma implicito rigetto.

E’ principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l’interpretazione richiesta non ha rapporto con l’effettività o l’oggetto del giudizio principale” (Cass. Sez. un. 10107/2021).

La decisione di cui si denuncia l’omesso rinvio ha, per l’appunto, dichiarato inammissibile il ricorso, con l’argomento che esso proponeva una nuova valutazione dei fatti, ossia del modo in cui erano avvenuti, e dunque non ha ritenuto di dovere decidere nel merito, e neanche sulla questione della copertura obbligatoria di simili eventi, questione, quest’ultima, che presupponeva, per l’appunto, un esame nel merito del ricorso, escluso in limine dalla Corte nella precedenza ordinanza.

In sostanza, il preliminare apprezzamento di inammissibilità del ricorso – quale che ne sia la ragione – rende superfluo valutare la richiesta di rinvio pregiudiziale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2500,00 Euro, oltre 200, 00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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