Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35504 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11359/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sartore Livio, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale *****;

– intimata –

e contro

Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Calisi Giovanni e Gavino Ersilio, giusta mandato congiunto al controricorso,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/2014 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vitiello Mauro che ha concluso per il rigetto;

udito per il controricorrente l’avvocato Calisi Giovanni (per Equitalia Nord spa) che si è riportato.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1103/2/2014 pubblicata il 16 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da M.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Imperia n. 203/1/11 con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la cartella esattoriale n. ***** a lui notificata dall’agente per la riscossione per la provincia di ***** Equitalia Sestri successivamente Equitalia Nord s.p.a. e relativa a sanzioni per ritenuta d’acconto inflitte alla società M. Fiori s.a.s. di M.G. per l’anno 1993. La CTR della Liguria ha motivato tale sentenza di rigetto considerando valida la cartella impugnata sia per quanto riguarda la tempestività della notifica che per quanto riguarda il soggetto passivo della pretesa tributaria. Infatti M.G. era coobbligato in solido con la società di cui era socio e legittimamente la pretesa tributaria era stata proposta nei suoi confronti dopo che era stata proposta senza esito nei confronti della società, mentre il termine per la notifica della cartella di pagamento era stato rispettato in quanto decorrente dal momento in cui la pretesa tributaria è divenuta definitiva e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito dell’impugnazione.

M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la CTR non avrebbe preso in esame il motivo di appello relativo alla notifica della cartella di pagamento eseguita oltre il termine di cui al detto art. 25, ed alla conseguente decadenza in cui era incorso l’agente per la riscossione.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si lamenta l’erroneità dell’affermazione secondo cui una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio senza la necessità di un’ulteriore notifica dell’avviso di accertamento, in quanto l’art. 25 suddetto imporrebbe comunque la notifica della cartella di pagamento entro i termini indicati anche in relazione al coobbligato.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi alla decadenza di cui al D.P.R. n. n, 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c). I motivi sono infondati. In particolare il primo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dall’omettere ogni pronuncia riguardo alla lamentata decadenza per la tardività della notifica, ha affermato che tale decadenza non è maturata in quanto non sono spirati i relativi termini poiché questi decorrono dall’epoca in cui l’accertamento diviene definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito.

Pure infondato è l’assunto esposto con il secondo motivo secondo cui anche nei confronti del socio coobbligato sarebbe necessario rispettare il termine per la notifica di cui all’art. 25 citato, in quanto, come chiarito da questa Corte con sentenza n. 24322 del 14 novembre 2014, il termine di decadenza è definitivamente interrotto con la notifica della cartella nei confronti dell’obbligato principale, mentre eventuali successive cartelle emesse nei confronti di coobbligati hanno funzione meramente strumentale ai fini esecutivi, e sono assoggettate all’ordinario termine di prescrizione senza avere alcun rilevo ai fini della decadenza già definitivamente interrotta, e il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione (Cass. 30 agosto 2013 n. 19985). Resta, dunque, ferma l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.a.s. (art. 2291 c.c.), che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie (Cass. 9 maggio 2007 n. 10584). Infatti, l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass. 24 marzo 2011 n. 6734). Sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.a.s., egli e’, quindi, legittimamente sottoposto all’esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.a.s., alle ordinarie condizioni poste dall’art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti (Cass. 6 settembre 2006 n. 19188); più recentemente le Sezioni Unite hanno affermato, nello stesso senso, che il presupposto impositivo di una società di persone si realizza direttamente in capo ai soci (Cass. SS.UU. 28709/2020).

Le spese di giudizio della controricorrente costituita liquidate in dispositivo, ed il versamento del doppio contributo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio della controricorrente costituita liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200 (Ndr: testo originale non comprensibile), 15% spese gen., (Ndr: testo originale non comprensibile). Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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