Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35506 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 4281/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui ufficio in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– ricorrente –

contro

Yaskawa Italia s.r.l., (già Motoman Robotic Italia s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda, e con il primo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4, per procura speciale a margine al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia n. 80/13/12, depositata il 20.12.2012.

Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 29.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

Udito il PG in persona del sostituto Mucci Roberto il quale ha Chiesto dichiararsi estinto il giudizio.

OSSERVA Yaskawa Italia s.r.l (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Iva per l’anno d’imposta 2000, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell’apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. L’Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, con sentenza n. 80/13/12, depositata il 20.12.2012, conferma la decisione di primo grado.

La CTR rilevava l’assenza di anomalie e che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorché il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorché il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservava, inoltre che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai militari operanti.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con tre motivi.

Yaskawa Italia s.r.l. resiste con controricorso.

Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva la Corte che il D.L. citato, art. 6, commi 10, 12 e 13, prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..

Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”.

Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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