Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.35508 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17754/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell’avvocato Tropea Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fondacaro Giovanna, Mirone Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 27/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 da Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità.

ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. M.G., accettata l’eredità paterna con beneficio di inventario, riceveva avviso di accertamento e rettifica del valore dichiarato con la dichiarazione di successione del *****, che impugnava unitamente ai coeredi, deducendone l’illegittimità e l’incongruità dei valori attribuiti ai fondi.

La CTP di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il valore unitario dei cespiti, con sentenza che veniva appellata dai contribuenti.

La CTR della Sicilia confermava integralmente la prima decisione.

Il contribuente propone, avverso la sentenza indicata in epigrafe, ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente con nota del 2.05.2019 comunicava di aver proceduto alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

All’esito della Camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza interlocutoria dell’8 maggio 2019, rilevato che dall’esame della documentazione allegata non era possibile evincere se la definizione agevolata ed i pagamenti effettuati si riferissero al debito tributario derivante dall’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sollecitando l’Agenzia delle entrate ad attestare l’avvenuto integrale pagamento del debito tributario per cui è causa. A seguito di richiesta di informazioni da parte di questa Corte, l’Agenzia delle Entrate confermava che il contribuente aveva presentato istanza di adesione ex art. 6 cit., e che aveva versato gli importi dovuti a titolo di imposta in data 14.07.2017.

Con nota del 2 maggio 2019, il M. depositava istanza con cui chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

La pubblica udienza del 6/10/2021 si teneva in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso della declaratoria della cessazione della materia del contendere.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO 2. Dalla documentazione prodotta dall’Ufficio e dal contribuente emerge l’intervenuta adesione da parte del ricorrente, con riguardo all’atto impositivo per cui è controversia, alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con integrale pagamento di quanto, all’uopo, liquidato dall’ente finanziario.

Va premesso che il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 1, del convertito in L. n. 225 del 2016, individua il fenomeno al quale il legislatore ha assegnato rilievo riferendolo “ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016” e prevedendo che “i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 10 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21, comma 1, della 2 R.G. 15978/2018.”; il comma 2, individua la forma in cui il fenomeno si deve manifestare e lo fa stabilendo che “ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.”; dopo tale iniziativa del soggetto debitore, il comma 3, stabilisce che entro il 15 giugno 2017, l’agente della riscossione – cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore – comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2, “l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse” e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l’agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell’agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore.

I termini per la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della prima rata sono stati differiti dal D.L. n. 148 del 2017; il D.L. n. 193 del 2016, il successivo comma 4, disciplina gli effetti del mancato rispetto del “programma” di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell’esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lett. a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19”; il successivo comma 5, a sua volta dispone in questi termini: “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in data successiva al 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.”; le norme qui richiamate dettano previsioni di natura sostanziale perché dirette ad incidere sulla situazione sostanziale riguardo alla quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, con le implicazioni procedimentali conseguenti, e, nel contempo, dettano norme indirettamente od direttamente relative al processo, cioè concernenti la ricaduta degli effetti sostanziali della dichiarazione e del procedimento conseguente sul processo (allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1, risulti oggetto di un giudizio pendente) o sull’azione, cognitiva od esecutiva, che riguardo alla situazione sostanziale per come era esistente e per come risulta modificata sarebbe esercitabile; sotto il profilo processuale, l’espressa necessità che nella dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata sia contenuto l’impegno a rinunciare al giudizio pendente, evidenzia in primo luogo che la tecnica di incisione della fattispecie regolata è ricondotta dal legislatore al fenomeno della rinuncia al giudizio; il prevedere che la dichiarazione del debitore di voler definire la situazione su cui pende il giudizio in via agevolata dev’essere accompagnata dall’impegno a rinunciare al giudizio, evidenzia in modo indubbio che una rinuncia deve avvenire ed individua il fenomeno sotteso alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale che può, anzi deve, divenire rilevante nel processo di cassazione pendente attraverso l’adempimento dell’impegno, una volta esauritosi il procedimento di cui al citato comma 3, e, dunque, con una dichiarazione di rinuncia; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 44, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato (v. Cass. n. 23543/2019); in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia – del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. n. 24083/2018 con riguardo al giudizio di cassazione); Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio;

8. non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie di cui al cit. art. 6, e di conferma da parte dell’agenzia del versamento delle rate, non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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