Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35519 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26517-2020 proposto da:

SOC. COOP. SOCIALE MARENOSTRUM, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPINA MONTERICCIO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA 2C, rappresentata e difesa dall’Avvocato DIEGO GIARRATANA, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 218/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata l’8/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria 2C ed ha, per l’effetto, revocato il decreto con il quale il tribunale di Trapani, in data 18/4/2011, le aveva ingiunto il pagamento, in favore di Soc. Coop. Sociale Marenostrum, della somma di Euro 59.800,00, oltre interessi e spese.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che la prestazione formativa dedotta in giudizio, effettuata dalla società Marenostrum nell’anno 2009 presso i locali della cooperativa 2C, non è stata contestata, né lo sono i rapporti intercorsi dal legale rappresentante della prima con C.D., ha, tuttavia, ritenuto che, non essendo quest’ultima legale rappresentante della società opponente all’epoca dei fatti, era del tutto irrilevante la spendita di tale carica da parte della stessa, quale emerge dalle testimonianze e dai documenti raccolti in giudizio, poiché, in carenza del relativo potere rappresentativo, le obbligazioni contratte restano, a norma dell’art. 1398 c.c., esclusivamente a suo carico. Ne’, ha aggiunto la corte, la società creditrice ha allegato circostanze dalle quali desumere un suo colpevole affidamento nei poteri rappresentativi della C., imputabile a condotta negligente della società.

Soc. Coop. Sociale Marenostrum, con ricorso notificato il 13/10/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria 2C ha resistito con controricorso notificato il 18/11/2020.

La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, con motivazione illogica, ha rigettato la sua domanda senza, tuttavia, considerare che, come emerge dalle prove raccolte in giudizio, la stessa aveva fornito la propria attività in favore della società opponente, facendo in modo che i corsisti del corso di formazione OSS di quest’ultima, potessero svolgere, a *****, gli esami finali, e maturando, in tal modo, un credito che la cooperativa 2C ha provveduto a pagare solo in parte.

2.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l’opponente non avesse stipulato con la società istante alcun contratto che potesse obbligarla a pagare il corrispettivo per la prestazione eseguita da quest’ultima. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia: escluso, invece, ogni rilievo all’omesso esame degli elementi istruttori in quanto tali tutte le volte in cui, com’e’ accaduto nel caso in esame, i fatti storici da essi rappresentati siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

2.2. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni della loro decisione e se la motivazione così fornita sia solo apparente oppure perplessa o contraddittoria (Cass. SU n. 8053 del 2014) e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

2.3. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, con motivazione tutt’altro che apparente o contraddittoria, ha escluso, in difetto dei necessari poteri rappresentativi in capo a C.D., che la società opponente avesse stipulato con la creditrice un contratto avente ad oggetto le prestazioni eseguite da quest’ultima. Ed una volta escluso – come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per omesso esame di una o più circostanze decisive emergenti dal testo della sentenza o degli atti del processo di merito – che l’istante avesse dimostrato in giudizio la stipulazione di un contratto che avesse giuridicamente obbligato l’opponente a pagare il compenso per le prestazioni eseguite dalla stessa, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso giudice ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’attrice in quanto volta, appunto, al conseguimento della somma asseritamente maturata per l’esecuzione delle predette prestazioni.

3. Il ricorso, quindi, dev’essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472