Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35525 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25833-2020 proposto da:

F.L., in proprio e rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI PETRETTI per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FE.PA.AN., FE.DO.RO. E FE.RE., rappresentati e difesi dall’Avvocato CARLO MELERI, e dall’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la SENTENZA n. 359/2020 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 9/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’avv. F.L. avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Cremona aveva rigettato la domanda dello stesso nei confronti di F.P.A., F.D.R. e F.R. per la liquidazione del compenso maturato verso gli stessi per l’attività professionale svolta in un giudizio celebrato innanzi allo stesso tribunale.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’ordinanza appellata era stata dichiaratamente pronunciata dal tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e che il tribunale aveva espressamente statuito che la controversia rientrava nelle ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 150, art. 14, per le quali il rito ivi previsto è obbligatorio e non e’, quindi, in facoltà del giudice di mutarlo, ha ritenuto che, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, tale ordinanza, che può riguardare sia l’an che il quantum debeatur, non è soggetta ad appello, che e’, dunque, inammissibile.

L’avv. F.L., con ricorso notificato il 12/10/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Fe.Pa.An., Fe.Do.Ro. e F.R. hanno resistito con controricorso notificato il 23/11/2020.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza, tuttavia, considerare che il ricorso di primo grado era stato proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., ossia come procedimento sommario ordinario, e che il giudice, senza fare alcun riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non ha disposto, ai sensi del citato D.Lgs. n. 150, art. 4, comma 2, al mutamento del rito, sicché l’appello, in quanto proposto ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., era senz’altro ammissibile.

2.1. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in effetti, l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; tale scelta è stata ritenuta l’unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l’esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo (Cass. n. 10648 del 2020, in motiv.).

2.2. Nel caso in esame, oltre alla forma adottata dal tribunale, emergono con chiarezza due decisivi elementi in forza dei quali deve ritenersi che il provvedimento impugnato avesse la natura di ordinanza resa ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con il conseguente regime giuridico, vale a dire, per un verso, la sua pronuncia da parte del tribunale in composizione collegiale, come preteso, appunto, dal citato art. 14, e, per altro verso, l’espresso riferimento, ivi contenuto, alla sua pronuncia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

2.3. La sua impugnazione, quindi, doveva seguire il regime previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e cioè a mezzo del ricorso per cassazione e non con l’appello, espressamente escluso dal comma 4, della predetta norma.

2.4. La declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto da parte della corte d’appello, pertanto, è corretta.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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