Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35527 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37919-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 286/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

il Tribunale di Potenza, con sentenza resa ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7, ha dichiarato T.D. in possesso dei “requisiti sanitari (…) per la concessione dell’assegno mensile di assistenza dal *****” e ha condannato l’INPS al pagamento della relativa prestazione;

ricorre per cassazione l’Inps, con un motivo, cui non ha opposto difese la parte in epigrafe;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

l’INPS ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 118 del 1971, art. 13, e degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., per avere il Tribunale riconosciuto il diritto alla prestazione, in difetto dell’accertamento degli ulteriori requisiti socioeconomici;

in via preliminare, va affermata la tempestività del proposto ricorso, con notifica attivata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Non opera, nella specie, il termine breve di impugnazione, perché la sentenza impugnata non risulta ritualmente notificata al procuratore della parte o alla parte presso il suo procuratore (v. Cass., sez. un., n. 20866 del 2020);

ciò premesso, il motivo è fondato nei termini che seguono;

deve osservarsi che l’impugnazione dell’INPS in ordine alla statuizione del Tribunale di accertamento del diritto (e di condanna) alla prestazione previdenziale riapre il riesame sull’intera questione che essa identifica (id est: quella appunto di riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale da parte del Giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.) e consente al Collegio di riconsiderarla e riqualificarla anche per aspetti che non siano stati direttamente coinvolti dal motivo di gravame (v. in motivazione, in fattispecie analoghe, Cass. n. 16089 del 2021 e Cass. n. 9929 del 2020 con gli ulteriori richiami);

in altri termini, il tema devoluto involge un profilo, più generale e a monte, che è quello relativo all’ambito di operatività del procedimento attivato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c.;

come questa Corte ha chiarito “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (in termini, Cass. n. 27010 del 2018 confermata da Cass. n. 9755 del 2019 e, tra le pronunce di questa sesta sezione, da Cass. n. 29111 del 2019; Cass. n. 29683 del 2019; Cass. n. 9743 del 2020 e Cass. n. 9929 del 2020 cit.);

l’orientamento richiamato delinea precisamente i confini del procedimento in questione e i limiti entro i quali il Giudice deve contenere l’accertamento giudiziale. Resta avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari e, quindi, anche il potere del Giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione;

nel caso concreto, in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha condannato l’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario, positivamente riscontrato;

di conseguenza, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata nella parte in cui, previo accertamento del diritto all’assegno mensile di assistenza, ha condannato l’Inps al relativo pagamento; per quanto innanzi, resta, invece, fermo l’accertamento del requisito sanitario, con le ulteriori statuizioni in ordine alle spese;

le oscillazioni giurisprudenziali di merito e gli interventi chiarificatori recenti in sede di legittimità consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione, confermandola nel resto. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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