Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35528 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37939-2019 proposto da:

B.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 278/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accertato la sussistenza dell’obbligo contributivo, dell’odierna ricorrente, in relazione alla posizione di “coadiuvatori familiari” dei suoi genitori;

della decisione ha chiesto la cassazione B.S., con tre motivi;

l’INPS ha depositato procura speciale;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico e articolato motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.. Le censure, nel complesso, investono la valutazione dei mezzi di prova e prospettano una diversa ricostruzione in punto di accertamento della collaborazione lavorativa fondante il preteso credito contributivo;

il motivo è inammissibile;

tutte le censure, anche quelle proposte sub specie di violazione di legge, schermano, nella sostanza, vizi di motivazione perché investono ambiti tipicamente riservati all’apprezzamento del giudice di merito;

deve osservarsi che la violazione dell’art. 116 c.p.c., ricorre quando il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali;

nel caso di specie, in modo evidente, il motivo non prospetta errori della sentenza nel senso appena delineato ma richiede un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità del tutto estranea al giudizio di cassazione, caratterizzato dall’assenza del potere di accertare e valutare i fatti di causa, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui la Corte controlla che fatti decisivi, oggetto di discussione, siano stati presi in considerazione da parte del giudice di merito (o diversamente detto: che non ne risulti omesso l’esame da parte del giudice di merito);

tuttavia, le censure neppure indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

la parte ricorrente assume che al giudice di appello era stata devoluta anche la questione concernente la regolarità formale dell’operato ispettivo sicché la pronuncia, in parte qua, avrebbe omesso la necessaria pronuncia;

il motivo di impugnazione si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., , comma 1, nn. 4 e 6, in assenza di adeguata trascrizione dell’atto di appello, dovendo la censura conformarsi alla regola fissata da tale norma anche qualora il giudice di legittimità sia investito del potere di esame diretto degli atti, quale interprete del fatto processuale (Cass., sez.un., 2012, n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 134 del 2020);

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato la parte soccombente laddove la peculiarità della situazione avrebbe potuto condurre ad una diversa regolamentazione (id est: alla compensazione delle stesse);

anche il terzo motivo è inammissibile;

la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019; v. anche Cass. n. 2280 del 2021, in motivazione, punto 10);

conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi in ordine alle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva dell’INPS;

sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, da parte della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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