Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35531 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34759-2019 proposto da:

TOZZI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BURSI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 15585/2019 del TRIBUNALE di COMO, depositato il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE 1. con decreto 10 ottobre 2019, il Tribunale di Como aveva rigettato l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., di T.E. allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l., dal quale era stato escluso il suo credito, insinuato a titolo di spettanze retributive (Euro 30.176,98) e di T.f.r. (Euro 4.210,61), quale lavoratrice dipendente della società fallita;

2. esso non ammetteva il credito per difetto di prova del requisito di subordinazione, alla base della pretesa di riqualificazione del rapporto di promoter, per la gestione di rapporti con potenziali clienti attraverso dimostrazioni del prodotto presso postazioni in diversi centri commerciali;

3. con atto notificato l’8 novembre 2019, T.E. ricorreva per cassazione con unico motivo; la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese;

4. il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso, fondato sulla scrittura privata di transazione 23 giugno 2020, sottoscritta dalle parti e dai loro difensori, recante la rinuncia alle reciproche pretese (p.ti 2 e 3) e con spese legali da intendersi interamente compensate tra le parti (p.to 5).

CONSIDERATO

CHE:

1. sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., u.c.;

2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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