LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 787-2020 proposto da:
M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA BIANCHI;
– ricorrente –
contro
CAPLAC – Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta amministrativa;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 7319/2019 del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 20 novembre 2019, il Tribunale di Lucca rigettava l’opposizione, ai sensi degli artt. 209 e 98 L. Fall., di M.G. allo stato passivo della l.c.a. Caplac – Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese, da cui erano stati esclusi i suoi crediti complessivamente insinuati per Euro 45.377,64, a titolo di indennità di cessazione del rapporto e di mancato preavviso;
2. esso non ammetteva i suddetti crediti per l’assenza di perduranti vantaggi derivanti dagli affari, a norma dell’art. 1751 c.c., a causa della cessazione dell’attività di impresa (quanto alla prima indennità) e per essere avvenuta (quanto alla seconda), non già ad iniziativa dell’impresa, ma a causa dell’apertura della procedura, nonostante il disposto esercizio provvisorio, funzionale ad essa in vista del successivo affitto d’azienda, senza trasferimento del rapporto del predetto;
3. il Tribunale riteneva così assorbita la concorrente ratio decidendi, di esclusione dallo stato passivo per ultratardività della domanda ex art. 209 e art. 101, u.c., L. Fall., dal rigetto della predetta nel merito;
3. con atto notificato il 19 dicembre 2019, il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., mentre la procedura concorsuale non svolgeva attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. in assorbente via preliminare, occorre rilevare come non risulti, secondo la prescrizione della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis l’attestazione di conformità ai documenti informatici della copia tratta, a norma del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 1 su supporto analogico del messaggio di posta elettronica notificato con modalità telematiche: in particolare, della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso con modalità telematica, ai sensi dell’art. 3bis L. cit.;
2. questa Corte ha affermato che, qualora il resistente rimanga intimato, il ricorso per cassazione, la cui notificazione in via telematica sia avvenuta mediante il mero deposito di copia analogica e informe dei documenti di consegna telematica (ossia la relata, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna) senza che detti atti, ancorché nativi digitali, siano stati corredati dall’attestazione di conformità resa ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis sia inammissibile, per difetto di prova della relativa consegna al destinatario (Cass. 22 dicembre 2020, n. 29266);
3. con la sentenza citata, essa ha ritenuto che la mera copia informe dei documenti di consegna telematica non sia idonea a documentare in alcun modo l’avvenuta notificazione o anche il solo tentativo di essa; tale copia si riduce, infatti, alla produzione di fogli privi di qualsiasi elemento che consenta in alcun modo di inferirne la corrispondenza agli eventuali originali telematici e dunque privi di significato giuridico; sicché, alla mancanza di prova della sussistenza materiale dell’atto comunicatorio, posto che il Ministero è rimasto intimato, non si può applicare il ragionamento relativo al raggiungimento dello scopo, anche per mancata contestazione (Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438): dovendosi piuttosto processualmente concludere nel senso della mancanza materiale della notificazione, per il suo difetto di prova in giudizio, pertanto equiparabile alla situazione di inesistenza della notificazione (Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916), tale da non consentire la concessione di un termine per il deposito, né la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., propria dei soli casi di nullità della notifica;
4. dalle superiori argomentazioni, richiamata l’ipotesi non dissimile di mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione notificazione a mezzo del servizio postale (Cass. s.u. 14 gennaio 2008 n. 627; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361), deriva pertanto l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021