LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4305-2020 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DA CARPI GIROLAMO 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MATTEI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO ABLONDI, GUIDO UBERTO TEDESCHI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ZAZZERA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA MORA;
– controricorrente –
avverso il decreto cronol. 9529/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 18/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 18 dicembre 2019, il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 L. Fall., di F.G. allo stato passivo del Fallimento ***** (*****) s.r.l. in liq. per esclusione di un rapporto di subordinazione, in base al quale il predetto aveva insinuato la propria pretesa creditoria;
2. esso ne riteneva, infatti, simulata l’assunzione quale dirigente da parte della moglie, formalmente amministratrice unica, ma in realtà egli risultando, sulla base degli scrutinati elementi istruttori, amministratore unico di fatto;
3. con atto notificato il 17 gennaio 2020, il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce nullità del decreto per violazione dell’art. 116 c.p.c., per la mancata utilizzazione della testimonianza di Sabrina Periti e di altri fatti e documenti, specificamente indicati, dai quali sarebbe risultata la propria soggezione ad Z.A., quale finanziatore di ***** s.r.l. (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alle prerogative del medesimo Z., riscontrate documentalmente e testimonialmente, con particolare riferimento alla lettera di licenziamento del ricorrente con decorrenza dal 22 novembre 2016, in relazione alla circostanza, specialmente valorizzata dal Tribunale, di contestuale impiego dello stesso in una società concorrente, L.K.2 s.r.l., restando invece egli disoccupato in realtà fino novembre 2017 (come da prodotto “Percorso del lavoratore” del Centro per l’impiego di Fidenza) per essere poi assunto da altra società (Challenge Pipeline Supplies Ltd.); pure dolendosi di altri fatti, specificamente indicati, non esaminati (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 1 CCNL Dirigenti di aziende industriali ed omessa considerazione di altri fatti decisivi, per la propria assunzione, avendo la professionalità coerente all’inquadramento dirigenziale di addetto alla direzione tecnica dell’azienda, da parte del predetto Z. (terzo motivo);
2. i tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili;
3. non si configura la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti suoi propri (Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038), essa consistendo nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, necessariamente implicante un problema interpretativo della stessa, non mediato dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, riservata alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24054);
3.1. in particolare, non sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esemplo, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867);
3.2. neppure ricorre la denunciata omissione di esame dei fatti suindicati, in difetto del carattere di decisività proprio per la loro deduzione plurale, che esclude ex se la portata risolutiva di ciascuno (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625): collocandosi pertanto la doglianza al di fuori del paradigma normativo del vizio, a norma del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
3.3. le censure si risolvono allora in una sostanziale contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione probatoria del Tribunale, congruamente argomentata in esito ad un globale apprezzamento delle risultanze istruttorie (dal terzo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 6 del decreto), insindacabile in sede di legittimità: posto che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404);
4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021