Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35534 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7494-2020 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ANDREUCCI;

– ricorrente –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 645/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 24 settembre 2019, la Corte d’appello di Firenze rigettava le domande di L.G. di condanna dell’Inps al pagamento delle somme di Euro. 40.007,00 (di cui Euro 36.845,00 per T.f.r. e Euro 3.161,00 per ultime tre mensilità), in riforma della sentenza del Tribunale, che invece le aveva accolte;

2. essa riteneva difettare la prova del rapporto di lavoro, non essendo all’Istituto opponibile l’ammissione del credito della predetta allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l., in base ad un atto di conciliazione, per l’erroneo accertamento del suo rapporto di lavoro con la società fallita; posto che la medesima era stata, nello stesso periodo asseritamente alle sue dipendenze (dal 1992 al 2012), iscritta alla gestione artigiani (negli anni 1984/1993 e 1999/2012) ed avendo effettivamente esercitato le prerogative di socia partecipe all’attività della s.n.c. Forno L.;

3. con atto notificato il 24 febbraio 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui l’Inps resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2,D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1 e art. 2 per illegittima estensione della contestabilità dall’Inps dell’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia in riferimento all’esistenza del rapporto di lavoro e pertanto del suo diritto alla percezione del T.f.r. e delle ultime tre mensilità retributive, definitivamente accertate allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 98,99 L. Fall., per la mancata contestazione dall’Inps, quale creditore concorrente, dell’ammissione dei suddetti crediti allo stato passivo del Fallimento e quindi dell’esistenza del rapporto di lavoro (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili, sono infondati;

3. occorre premettere l’inefficacia della transazìone, con cui il lavoratore e il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva, sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all’INPS, sicché l’accertamento giudiziale superato dalla conciliazione inter partes non può costituire il presupposto della condanna in favore dell’istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo (Cass. 28 marzo 2019, n. 8662); qualora, infatti, sia intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa, costituendo l’unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione, con la conseguenza che le somme dovute al lavoratore, ancorché aventi natura retributiva, restano disancorate dal preesistente rapporto (Cass. 23 settembre 2010, n. 20146; Cass. 4 agosto 2017, n. 19587);

3.1. dalla superiore premessa discende allora l’inopponibilità delle risultanze dello stato passivo all’Inps: posto che il fondamento dell’ammissione dei crediti della lavoratrice non si radica su una pronuncia giudiziale, che abbia accertato l’esistenza del rapporto di lavoro da cui essi sarebbero originati, seppure ad efficacia endoconcorsuale (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709), opponibile in tal caso all’Istituto (Cass. 17 aprile 2015, n. 7877; Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886); a tale esclusivo ambito appartenendo, secondo la chiara previsione dell’art. 96, u.c., L. Fall., anche i rimedi impugnatori di cui la ricorrente ha denunciato il mancato esperimento;

3.2. d’altro canto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la questione in esame riguarda l’esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi originariamente costitutivi dell’obbligo di tutela assicurativa, interni alla diversa ed autonoma fattispecie previdenziale, non già relativi alla natura (parimenti) autonoma dell’obbligo di corresponsione della retribuzione della prestazione lavorativa, ostativa ad eccezioni dell’Inps che derivino da ragioni interne al rapporto di lavoro e miranti a contestare l’esistenza e l’entità dei crediti, in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (Cass. 19277/18, p.to 18 motiv.; 29363/18, pto. 11 motiv., 30804/18, p.to 9 motiv.): nel caso di specie neppure oggetto, come sopra illustrato, di accertamento giudiziale, bensì di una conciliazione transattiva;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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