Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35535 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2524-2021 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

Contro

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SOCCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA PABIS TICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 9 luglio 2019, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame dell’Inps, anche quale mandatario di SCCI, avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della non debenza delle somme addebitate all’avv. M.J. con avviso n. ***** del 24 dicembre 2018, preceduto dall’avviso di iscrizione, d’ufficio da parte dell’Inps, del professionista alla gestione previdenziale istituita dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 a decorrere dall’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

2. essa ribadiva quanto ritenuto dal Tribunale, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalle date di esigibilità dei contributi, coincidenti con la scadenza prevista dalla legge per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (per l’anno di imposta 2011 il 16 luglio 2012), parimenti escludendo la sospensione del termine, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 2941 c.c., n. 8, per effetto del doloso occultamento dal professionista dei dati necessari all’Istituto per la ricostruzione della sua posizione contributiva ai fini di un tempestivo recupero della contribuzione omessa, avendo egli comunque (pure senza compilare il quadro RR del modello) indicato tutti i redditi prodotti, semplificandone la verifica;

3. pertanto, essa confermava la prescrizione del credito indicato nel suindicato avviso di addebito;

4. con atto notificato il 7 settembre 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il professionista resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);

2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna dell’Inps alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’Inps alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellà sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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