LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5065-2021 proposto da:
D.F.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza 18 febbraio (notificata l’8 settembre) 2020, la Corte d’appello di Lecce – sez. dist. di Taranto rigettava il gravame di D.F.G., nel contraddittorio con l’Inps e l’Agenzia della Riscossione, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue distinte opposizioni, riunite, alla cartella di pagamento recante crediti iscritti a ruolo dall’Inps – sede di Taranto per contributi Ivs – Ssn e somme aggiuntive per le annualità dal 1982 al 1992 e alla successiva intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella per un importo di Euro 670.946,67;
2. essa ribadiva la regolare notificazione degli atti impugnati e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi azionati dall’Ente impositore e dall’Agente di riscossione, per la sua durata decennale, interrotta con successivi atti documentati dall’Inps;
3. con atto notificato il 6 novembre 2020, D.F. ricorreva per cassazione con plurimi motivi, cui ADER resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso, sicché ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);
2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna D.F.G. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021