LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9718-2019 proposto da:
F.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e RICERCA, *****, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, *****, MINISTERO DELLA SALUTE *****, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5992/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza 11.10.2017 n. 19201 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.
La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 26.9.2018 n. 5992 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame.
4. Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorresse dall’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (27 ottobre 1999). Deducono che la prescrizione non poteva decorrere se non da quando i danneggiati potevano percepire con ragionevole certezza l’esistenza del pregiudizio e la sua riferibilità causale alla condotta dello stato, e su questo punto tutti i danneggiati vennero a trovarsi in una situazione “di oggettiva incertezza” protrattasi fino al 2011, vale a dire fino a quando “lo Stato, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo è perciò effettivo rimedio giurisdizionale”.
1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (..) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).
1.2. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), nella quale si è affermato che:
(a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso:
(b) l’accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell’Unione Europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01).
E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto.
Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.
La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.
L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.
L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (..) dei medici specialisti”.
L’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “firma oggetto di una adeguata remunerazione.
La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.
Pertanto:
(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982;
(b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;
(c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.
2. Il secondo motivo di ricorso concerne unicamente la posizione di F.I., specializzata in psicologia clinica negli anni tra il 1993 ed il 1997.
La domanda di risarcimento da questa proposta è stata rigettata dalla Corte d’appello sul presupposto che, quando F.I. si iscrisse alla scuola di specializzazione (1993), lo Stato italiano non era più inadempiente all’obbligo di introdurre nel proprio ordinamento norme che prescrissero la corresponsione di una adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione. Se, dunque, durante la frequentazione della suddetta scuola F.I. non venne remunerata, ciò andava scritto a responsabilità dell’Università, e non costituiva un fatto illecito “comunitario” da parte dello Stato.
Tale statuizione viene impugnata da F.I., deducendo di avere frequentato la scuola di specializzazione a tempo pieno, di avere chiesto di provare per testimoni tale circostanza, e che l’amministrazione aveva solo genericamente contestato, e solo in appello, “la riconducibifità della scuola di specializzazione alla tipologia prevista in ambito comunitario”.
2.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.
3. Nella illustrazione del primo motivo di ricorso, infine, i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda”.
3.1. Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;
(-) condanna i ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c. alla rifusione in favore della Presidenza del consiglio dei Ministri, del Ministero delle Finanze, del Ministero dell’economia e del ministero della salute, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, oltre spese prenotate a debito;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021