Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35539 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36700-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., A.A., quali eredi della sig.ra N.A.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6465/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

1.- N.A.D. ha concluso un contratto di appalto con S.G. per la ristrutturazione di un immobile, sito in ***** ed appartenente alla N.. Se non che, il contratto non ha mai avuto esecuzione e l’imprenditore appaltatore ha citato in giudizio la committente addebitandole l’impossibilità della esecuzione del contratto e pertanto chiedendo i danni per avere perduto l’occasione di guadagno ed il corrispettivo.

La Narcisa ha eccepito che l’appaltatore aveva invece rinunciato, lui, con una lettera riscontrata e da lei accettata, all’adempimento del contratto annullando pure una fattura emessa per dare inizio ai lavori.

S. ha ritenuto falso questo documento, ossia il suo recesso dal contratto, ed ha sporto querela verso la N..

2.-Il primo grado di giudizio si è svolto nelle more del giudizio di appello, ed il Tribunale di Tivoli sulla base di una CTU che ha dichiarato falso quel documento, ha condannato la N. addebitandole la responsabilità della mancata esecuzione del contatto.

Nelle more dell’appello si è tuttavia concluso il processo penale, che ha visto la N. assolta perché il fatto non sussiste, ed in cui si è accertato che quel documento non è stato falsificato dalla imputata, ma era nient’altro che una copia dell’originale che l’imputata non aveva in suo possesso.

Di conseguenza il giudice di appello ha ritenuto come accertato che il documento fosse autentico ed ha utilizzato questo accertamento del giudice penale per ritenere provato altresì in sede civile che l’appaltatore aveva esercitato recesso e non poteva dunque dolersi dell’inadempimento del contratto.

3.-Averso tale decisione ricorre lo S.; v’e’ controricorso degli eredi della N., nel frattempo deceduta, ossia A.F. ed A..

CONSIDERATO

CHE:

4.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 652 e 75 c.p.p. e 1671 c.c.. La tesi è la seguente. L’art. 652 c.p.p. prevede una certa influenza del giudicato penale nel processo civile, solo quando però l’azione civile sia iniziata dopo il processo penale oppure quando il danneggiato si sia costituito parte civile.

Nella fattispecie invece lo S. ha iniziato l’azione civile prima che venisse esercitata quella penale, e non l’ha trasferita nel processo penale, cui è rimasto estraneo. Con la conseguenza che non può predicarsi influenza di giudicato dell’accertamento penale nel giudizio civile, che già era in corso.

La Corte di Appello avrebbe dunque violato l’art. 652 c.p.p..

5.-Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1671 e 2719 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c..

La tesi del ricorrente è che anche ad ammettere che il fatto accertato nel giudizio penale fa stato in quello civile, l’accertamento si è limitato alla circostanza che l’atto era una copia; da questo accertamento, ossia che si trattava non di un falso ma di una copia, non poteva derivarne l’accoglimento della domanda, in quanto la copia non è utilizzabile ai fini della decisione qualora la parte contro cui è prodotta ne ha contestato al conformità all’originale.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

La decisione impugnata, infatti, fa determinante affidamento sulla efficacia di giudicato dell’accertamento penale (p. 7), argomentando nel senso che “la sentenza penale definitiva contiene un espresso accertamento della circostanza di fatto secondo la quale la N. non è mai venuta in possesso di un originale del documento”.

Questa ratio viola l’art. 652 c.p.p. secondo il quale l’accertamento penale fa stato o quando il danneggiato (in questo caso il ricorrente) si sia costituito parte civile o quando abbia iniziato l’azione civile dopo il processo penale.

In questi due casi l’efficacia di giudicato dipende dal fatto che il danneggiato è stato parte del giudizio penale ed ha potuto dunque contraddire ivi (costituzione di parte civile), oppure ha agito in sede civile, conoscendo l’accertamento penale già svolto (azione civile successiva al processo penale).

Nessuna delle due condizioni si è verificata, per cui l’accertamento penale non può essere utilizzato, ai fini della decisione, come giudicato vincolante, piuttosto come elemento di prova, ma non come giudicato.

Il ricorso invece alla efficacia di giudicato ha condizionato la decisione impugnata, fondandone la ratio, in maniera errata.

Il ricorso va dunque accolto in questi termini.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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