LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26269-2019 proposto da:
COSTRUZIONI D.P.L. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato UGO PRIMICERJ, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO RIGO;
– ricorrente –
contro
L.F., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell’avvocato SIMONE VIGNOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO STORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 456/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1.-La società “Costruzioni D.P.L. snc” asserisce di avere avuto un credito nei confronti di L.A., poi deceduto, per lavori di ristrutturazione effettuati su immobili di quest’ultimo, e non integralmente pagati.
La società asserisce di aver concluso un accordo con i figli del L., F. ed A., in base al quale questi ultimi hanno venduto un immobile a D.P.S., che ha versato solo parte del valore corrispettivo, in quanto l’altra (circa 110 milioni di lire) era destinata a soddisfare, in parte, il credito della società, la quale peraltro restava creditrice di altra somma sulla quale, si legge nella scrittura di compravendita, si impegnava a praticare uno sconto alle controparti.
Queste ultime non hanno corrisposto quel rimanente saldo, e la società, ritenendo che essi avessero agito per conto del padre, ha notificato citazione ad L.A., ritenendolo il vero debitore, come se i figli avessero stipulato l’accordo in sua vece. Poi l’azione, deceduto L.A., è proseguita nei confronti dei figli eredi.
2.-Sia il Tribunale di Vicenza che la Corte di Appello di Venezia hanno ritenuto che l’accordo, da cui nasceva il credito, o che comunque rinegoziava l’originario credito, non era in alcun modo riconducibile ad L.A., ma solo ai suoi figli, qui citati in quanto eredi e non in proprio.
3.-La società “Costruzioni D.P.L. snc” ricorre con due motivi, contestati dai L. che si sono costituiti con controricorso. V’e’ memoria della ricorrente.
CONSIDERATO
che:
4.-Il ricorso è basato su due motivi.
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c..
La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello avrebbe deciso motivando per relationem ma in maniera del tutto apodittica, aderendo alle ragioni del giudice di prime cure, senza aggiungervi alcunché.
Questo motivo è infondato.
Basta leggere la motivazione per individuare agevolmente le ragioni, espresse e non semplicemente richiamate, in base alle quali la Corte di Appello ha ritenuto di confermare il giudizio di primo grado.
In realtà quella dei giudici di appello non è una motivazione per relazione, la quale presuppone il mero rinvio ad argomenti altrui, ma una autonoma valutazione dei fatti ed una autonoma affermazione delle ragioni in base alle quali è stata esclusa la riferibilità dell’accordo al dante causa dei convenuti.
5.-Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante. La società ricorrente sostiene di avere messo in evidenza il valore di una quietanza rilasciata proprio da L.A. poco dopo la stipula della compravendita, a cui la Corte di Appello non avrebbe dato rilievo e che invece è significativa della ratifica da parte di A. dell’operato dei figli.
Il motivo è inammissibile.
Intanto la ricorrente non dimostra di aver posto la questione in appello in tali termini, ossia di avere indicato ai giudici di secondo grado l’efficacia di ratifica della quietanza in questione, ma emerge, piuttosto, che il motivo di appello era nel senso che la quietanza andasse valutata unitamente agli altri documenti quale indizio della volontà di A. di ratificare l’accordo.
Se il motivo di appello è stato questo, allora non v’e’ stato omesso esame, dal momento che la Corte di Appello ha valutato l’insieme delle prove (documentali) offerte, compresa quella in questione, ed ha concluso con giudizio di fatto, qui non censurabile, e non validamente censurato, che non vi erano prove del credito a carico di A. e dunque, per questi, dei suoi eredi.
6.-Il ricorso va rigettato, con la conseguenza delle spese a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 3500,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021