LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32966-2019 proposto da:
LEASING INDIPENDENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE ANTONINI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5387/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1.-La società Leasing Indipendente spa, già ITI Leasing, ha agito in giudizio verso Unipol per far valere la copertura assicurativa di un veicolo concesso in locazione ad un utilizzatore, poi a questi rubato, e per il quale la Unipol assumeva essere scaduta, al momento del furto, la copertura assicurativa.
2.-Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, e la società di leasing ha proposto appello. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno rigettato la pretesa dell’attrice assumendo che non v’era alcuna prova documentale dell’asserita proroga della garanzia, in quanto le prove che la società assumeva di avere depositato non erano presenti in realtà nel fascicolo.
La società di leasing ha dunque proposto revocazione avverso tale decisione, adducendo un errore di fatto, insito nel non avere considerato che i fascicoli contenenti le prove documentali erano in realtà stati depositati ma, per errore della Cancelleria, versati in altro e diverso fascicolo.
La Corte di Appello investita della revocazione ha, a sua volta, rigettato il mezzo di impugnazione, osservando che il fascicolo di parte era stato ritirato e non risultava nuovamente depositato: non v’era alcuna attestazione da cui potesse ricavarsi tale evento.
3.-Contro questa pronuncia ricorre con due motivi la società di leasing, ed Unipol deposita controricorso con cui chiede il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
4.-Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 395 c.p.c.
Secondo la ricorrente la corte di merito ha errato nell’attribuire a lei la responsabilità per il mancato deposito dei fascicoli, non avvedendosi che invece la responsabilità era della cancelleria che quei fascicoli aveva inserito in altro procedimento.
Il motivo è inammissibile.
Intanto se mira ad una revocazione della decisione sulla originaria revocazione è inammissibile in quanto “nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall’art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione” (Sez. 6, 28452/ 2020; Sez. 3, 15386/ 2010).
Ma anche ad intenderla come una impugnazione ex art. 360 c.p.c., non è chiaro quale sia la violazione di legge, in quanto si attribuisce alla Corte di Appello un errore di fatto, o di valutazione, ossia di avere attribuito il mancato deposito alla parte anziché alla cancelleria.
E dunque si denuncia una errore- di fatto o di valutazione- qui non censurabile.
5.-Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La società di leasing, nel giudizio di revocazione, aveva proposto una prova testimoniale a dimostrazione del suo assunto: quello di avere nuovamente depositato gli atti che però la Cancelleria avrebbe inserito nel posto sbagliato.
Si duole della non ammissione di tale prova, che sarebbe stata decisiva.
Anche questo motivo è inammissibile, in quanto mira a sindacare una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, dalla cui motivazione peraltro risultano le ragioni del rigetto, posto il rilievo dato alla prova documentale contraria, ossia alla mancanza di un qualsiasi attestato di deposito di quegli atti.
6.-Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4800,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021