Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35544 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34655-2019 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA N. 1/B, presso lo studio dell’avvocato LAURA PUDDU, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ROSA BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2447/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1. – Z.M. ha sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto di una imbarcazione, modello *****, con la società ***** srl, che ne era proprietaria.

Nell’accordo era previsto che parte del prezzo complessivo (1380000 Euro, IVA inclusa), sarebbe stato versato in seguito alla conclusione di un contratto di leasing da parte dello Z., mentre la restante parte sarebbe stata corrisposta concedendo in permuta una imbarcazione ***** che lo Z. aveva a sua volta preso in leasing da altro venditore, e che le parti avevano stimato avesse un valore di 434700,00 Euro.

Cosi, lo Z., in data 8 luglio 2011 ha stipulato un contratto di locazione finanziaria con Fineco leasing spa, che avrebbe corrisposto la parte maggiore del prezzo (941.506, 62 Euro), restando a carico dello Z. la rimanente somma, che era oggetto di una obbligazione facoltativa, potendo quest’ultimo o corrisponderla in contanti o mediante consegna della imbarcazione *****, che egli aveva in leasing, e previo riscatto di quest’ultimo.

In conclusione, nella stessa data, ossia l’8 luglio 2011, vengono in essere due atti: la compravendita mediante la quale Fineco leasing spa acquista l’imbarcazione per concederla in uso a Z., versando la maggior parte del prezzo; la dichiarazione, contestuale, con cui Z. si impegna a versare il prezzo residuo oppure a corrisponderlo mediante consegna della imbarcazione *****.

2.- Non avendo Z. adempiuto a tale obbligazione, il Fallimento della ***** srl, nel frattempo, appunto, fallita, ha agito in giudizio facendo valere l’obbligo assunto dall’acquirente, ed ottenendo sia in primo che in secondo grado la condanna dello Z. al versamento della somma residua, sul presupposto che, da un lato, costui aveva assunto quell’obbligo e che, per altro verso, non vi aveva adempiuto, non avendo provato di aver versato la somma o di aver procurato, in alternativa, la proprietà della imbarcazione promessa in permuta.

3. – Avverso la decisione della Corte di Milano, Z. ricorre con due motivi. V’e’ controricorso del Fallimento *****.

CONSIDERATO

Che:

5. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2679,1987,1988 c.c..

La sua tesi è che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricavato dagli atti di causa l’esistenza di una obbligazione, assunta dal ricorrente nei confronti della venditrice, non essendo un tale impegno emerso dal contratto di compravendita (tra Fineco e *****), nel quale lo Z. è intervenuto quale mero utilizzatore del bene, né potendo ricavarsi un tale impegno dalla scrittura privata con la quale lo stesso Z. ha promesso di pagare o di versare in permuta altra barca, in quanto tale dichiarazione potrebbe al limite costituire una ricognizione di debito, che però sarebbe nulla, nullo essendo il contratto da cui il debito riconosciuto è sorto, ossia la compravendita, priva di forma scritta.

Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

E’ inammissibile in quanto postula una erronea interpretazione della volontà delle parti, ossia postula che la Corte di merito ha ricavato erroneamente l’assunzione di una obbligazione da dichiarazioni che invece non la contenevano, ma non riporta il contenuto di tali dichiarazioni, né indica dove esse siano allegate.

Inoltre, è infondata in quanto la Corte di merito non qualifica la dichiarazione – con cui ci si obbliga a corrispondere la rimanente somma- come ricognizione di debito, bensì come autonoma obbligazione dello Z. di versare il residuo, eventualmente a mezzo permuta (pag. 3 della sentenza).

Dunque, ogni considerazione in ordine all’efficacia e validità della ricognizione di debito è da ritenersi irrilevante.

Piuttosto è aderente alla ratio la censura secondo cui quella obbligazione non sarebbe mai stata assunta, in quanto nella compravendita il ricorrente non era parte, ma interveniva quale utilizzatore.

Questa tesi è infondata in quanto l’unico argomento su cui è basata è la circostanza che il ricorrente, non essendo parte della compravendita, non poteva obbligarsi: censura che non attiene dunque alla interpretazione della dichiarazione, ossia a quale fosse la volontà delle parti, ma attiene alla qualificazione di quella volontà: se quell’atto possa intendersi come valida fonte di impegno negoziale.

Sotto questo aspetto la tesi è infondata, in quanto un contratto può contenere dichiarazioni di volontà diverse, e ben può essere che rispetto ad una lo stipulante sia parte e rispetto ad altre no. In questo caso, nello stesso documento contrattuale la Corte di merito ha individuato sia un contratto di compravendita tra Fineco e *****, sia una ulteriore dichiarazione, avente il diverso effetto di costituire debitore lo Z. della parte residua.

Non v’e’ dunque contraddizione nella circostanza – che costituisce presupposto della qualificazione fatta dalla Corte di merito – di aver individuato nello stesso atto due distinti negozi, con parti diverse.

6. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2732,2733,2735 c.c. nel senso che la Corte di merito avrebbe disatteso la regola per cui la quietanza, in quanto atto confessorio, può essere impugnata solo per errore di fatto o violenza.

In altri termini, nel contratto di compravendita la ***** aveva rilasciato quietanza di pagamento della “complessiva somma”, così ammettendo il pagamento integrale.

Questa quietanza, in quanto confessione, secondo il ricorrente, fa piena prova del fatto che l’intero prezzo è stato pagato, e poteva essere vinta solo per errore di fatto o violenza.

Il motivo è inammissibile.

E’ inammissibile in quanto la Corte di merito non discute affatto del valore probatorio della quietanza, non contesta la regola per cui, essendo la quietanza una confessione, va vinta solo con determinati mezzi: non enuncia una regola contraria a quella prospettata dal ricorrente.

Piuttosto assume che la quietanza è rivolta a Fineco e non al ricorrente stesso, e dunque semmai ha valore confessorio solo nei riguardi di Fineco stessa. Così che la ratio decidendi è diversa da quella contestata.

Ad ogni modo, la società venditrice risulta aver rilasciato quietanza “per la complessiva somma” a Fineco, e ciò lascia intendere che la ricevuta è riferita proprio alla somma da Fineco versata e non già anche a quella rimanente che il ricorrente si era obbligato a corrispondere.

7. – Il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma 8000,00 Euro oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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