LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13056/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
KRIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 1169/16/2014 depositata il 7 aprile 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, veniva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 247/05/11 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Kris S.r.l. avverso il diniego di rimborso IVA relativo all’anno di imposta 2002.
2. In particolare la controversia verteva su di un rimborso di eccedenza IVA assolta su lavori di ristrutturazione relativi a beni altrui detenuti in comodato d’uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori, ritenuto dai giudici dei due gradi di merito indebitamente negato dall’Agenzia.
3. Avverso la sentenza del giudice d’appello propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102, 103, 104 e 109, per avere la CTR mancato di riconoscere che le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di terzi concesso in uso o comodato si estrinsecano in opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità e non sono ascrivibili tra le immobilizzazioni materiali, non potendo le opere realizzate essere rimosse al termine del periodo di utilizzo, con conseguente loro attribuzione alla proprietà e divieto di iscrizione nel bilancio della contribuente che ha realizzato le opere come bene ammortizzabile.
5. Il motivo è infondato. Premesso che la presente controversia verte unicamente sul rimborso IVA, va data continuità anche nel caso di specie all’orientamento di questa Corte secondo il quale “In tema di Iva, l’esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull’immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell’imposta o, in mancanza, all’alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 215 del 11/01/2021, Rv. 660227 01).
6. Infatti, la sentenza Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018 ha interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c), alla luce del principio di neutralità dell’IVA, il quale ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08).
7. Da tale insegnamento giurisprudenziale si desume che il diritto alla detrazione e, in alternativa, il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile, devono essere assicurati al contribuente anche con riferimento alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o in prospettiva. Ciò è conforme alla citata decisione Cass. S.U. n. 11533/2018, resa in un’ipotesi di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione, e il principio di diritto va esteso alla presente fattispecie, pienamente assimilabile, in cui i lavori di ristrutturazione sono relativi a beni altrui detenuti in comodato d’uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori.
8. Identica è la logica regolatrice, secondo la quale “l’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta” (Cass. S.U. n. 11533/2018; conformi, Cass. n. 23278 del 27/09/2018; Cass. n. 6022/2020), non essendo decisivo il fatto che le opere realizzate possano essere rimosse e, dunque, siano autonomamente utilizzabili o meno dopo il periodo di utilizzo.
9. La decisione adottata dal giudice d’appello è perciò conforme ai principi di diritto sopra esposti, dal momento che nel caso di specie, il nesso di strumentalità delle opere eseguite all’attività di impresa è stato accertato dalla stessa CTR come non contestato a pag.2 della parte motiva, il Collegio non vede ragione per privare la società del diritto al rimborso dell’IVA sulle spese di ristrutturazione dei beni detenuti in comodato d’uso dalla contribuente, realizzatrice dei lavori.
10. Al rigetto del ricorso non seguono le spese di lite, in assenza di costituzione della contribuente.
11. Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021