Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35554 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23527/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

***** S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2067/52/2015 depositata il 3 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, veniva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 1859/09/14 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società ***** S.r.l. avverso l’avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA e cumulo materiale di sanzioni relativo all’anno di imposta 2006 emesso nel quadro di un accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, con ricorso ad indagine bancarie ai sensi del medesimo decreto, art. 32.

2. Il giudice di prime cure accoglieva la doglianza preliminare sollevata dalla contribuente secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine per l’accertamento previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per non essere stata prodotta in giudizio la copia della denuncia di reato originata dai medesimi fatti alla base delle riprese, con conseguente ritenuta inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento. Ad identiche conclusioni giungeva il giudice d’appello ritenendo che l’accertamento fiscale non dipendesse dalle ipotesi di reato oggetto di procedimento penale, con conseguente esclusione del raddoppio del termine di decadenza.

3. Avverso la sentenza del giudice d’appello propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso principale – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, con riferimento al termine di decadenza dell’accertamento tributario, per aver la CTR erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento, affermando che l’accertamento fiscale non è dipeso dalle ipotesi di reato oggetto di procedimento penale, con conseguente decadenza dal potere accertativo.

5. Il motivo è inammissibile. Va innanzitutto premesso che in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019, Rv. 654733 – 01).

Pertanto, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111 – 01).

L’Agenzia manca di trascrivere in ricorso il PVC, come pure l’avviso di accertamento impugnato e, così operando, non consente al Collegio di verificare se i fatti sui quali si fonda la ripresa presentino o meno un obbligo di denuncia penale.

6. Inoltre, fermo restando che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP posto che, “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione temporis” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018 – Rv. 647996 – 01), l’unico motivo articolato in ricorso è inammissibile, anche con riguardo alle imposte diverse dall’IRAP, perché in realtà rivolto a censurare non una violazione di legge, bensì a mettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR.

7. Il giudice d’appello ha affermato, in linea con la giurisprudenza di legittimità citata e come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, che non è necessaria la presentazione di formale denuncia ma è sufficiente l’esistenza dei presupposti per la stessa in dipendenza di fatto di reato, riconoscendo però al giudice tributario il potere di accertare in fatto la effettiva sussistenza di tali presupposti per l’obbligo di denuncia in conseguenza dei rilievi penalmente rilevanti posti a base dell’accertamento.

8. Orbene, la CTR, appunto in fatto, ha accertato a pag. 5 della sentenza che “l’accertamento fiscale non dipende da ipotesi di reato oggetto delle indagini della procura” e che la “verifica fiscale effettiva non ha riguardato un fatto reato per cui vi era un obbligo di denuncia”, come era sua facoltà fare.

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato per inammissibilità dell’unico motivo di doglianza senza alcuna statuizione sulle spese, alla luce della mancata costituzione in giudizio della contribuente.

10. Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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