Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35555 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2606/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Cordeiro Guerra e dall’Avv. Laura Rosa, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Lo Giudice in Roma, via Ottaviano 42;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1110/8/2014 depositata il 13 novembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da C.A.M. limitatamente alla plsuvalenza accertata ai fini IRPEF e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 119/1/2010 la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP 2004.

2. L’atto impositivo recuperava le predette imposte in materia di plusvalenza da cessione di azienda, con accertamento di maggior reddito IRPEF in capo alla contribuente, di maggior valore della produzione ai fini IRAP e di maggior volume d’affari ai fini IVA.

In particolare la rettifica IRPEF derivava, da un lato, da maggiori proventi straordinari da cessione di azienda già oggetto di accertamento definitivo emesso ai fini dell’imposta di registro, con il quale era stato rettificato il valore di avviamento. Dall’altro, la rettifica IRPEF era dovuta a maggiori componenti reddituali ricostruiti induttivamente sulla base di una differenza di magazzino tra rimanenze iniziali ed acquisti e rimanenze finali, confrontati con ricavi e costi.

3. Il giudice di prime cure confermava l’impianto delle riprese e riduceva di un terzo la pretesa fiscale relativo alla ripresa per maggiori redditi determinati in base al costo del venduto.

Il giudice d’appello esprimeva invece la seguente ratio decidendi: “Questi giudici ritengono degne di accoglimento la doglianza di parte circa le plusvalenze accertate ai fini IRPEF, riconoscendo che per consolidata prassi nel settore, il magazzino quando ceduto subisce sempre una notevole svalutazione rispetto ai costi di acquisto perché molti materiali rimangono in quantità esigue come scampoli, i toni di colore sono difficilmente abbinabili o sono superati dalle mode del momento”.

4. Avverso la decisione propone ricorso principale l’Agenzia delle Entrate per un motivo, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi in tema di ultrapetizione con riferimento all’appello principale perché, tenuto conto del fatto che il valore del ramo d’azienda è stato rettificato soltanto in relazione all’avviamento, la CTR avrebbe accolto una domanda del tutto diversa da quella formulata dalla contribuente, riconoscendo il minor valore della componente merci in magazzino.

6. Il motivo è infondato. La CTR identifica correttamente la materia contesa (“Ricorre (in appello) la signora C. (…) eccepisce altresì l’accertamento del maggior valore di avviamento”) e, nella succinta motivazione, si è pronunciata proprio sull’avviamento, seppure utilizzando come argomento il fatto – frutto di scienza privata del giudice d’appello – che il magazzino ceduto si è svalutato rispetto ai costi d’acquisto.

Orbene, indipendentemente da ogni valutazione sulla conferenza o meno di siffatta argomentazione, il Collegio constata che non sussiste l’unico vizio censurato dalla ricorrente, di ultrapetizione, perché la pronuncia è resa sulla domanda oggetto dell’appello principale proposto dalla contribuente.

7. E’ poi fondato il terzo motivo di ricorso incidentale articolato della contribuente, più liquido e riqualificato ai sensi del n. 4 del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 161 c.p.c., per la presenza nella sentenza impugnata di una motivazione meramente apparente, sotto forma di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

Il Collegio osserva che la CTR motiva l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia attraverso l’affermazione che, per consolidata prassi di settore, “il magazzino quando ceduto subisce sempre una notevole svalutazione rispetto ai costi d’acquisto”, e siffatta argomentazione non permette dall’esterno di comprendere l’iter logico argomentativo seguito dal giudice d’appello per pervenire alla propria decisione circa “i maggiori ricavi accertati”, come si legge in dispositivo, oggetto dell’appello incidentale.

8. In conclusione, rigettato il ricorso principale, viene accolto il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i primi due con cui viene censurata dalla contribuente nuovamente la contraddittorietà della motivazione e il contrasto tra motivazione e dispositivo con riferimento all’appello incidentale.

9. A ciò segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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