Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35557 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8839/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente principale –

contro

ARTE DENTAL di C.A. e S.P. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Cacopardo, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio dell’avv. Michele Sinibaldi;

– controricorrente –

nonché

EQUITALIA SUD S.p.a. rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Calabrò, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte, n. 39, presso lo studio dell’avv. Alessandra Calabrò;

– controricorrente – ricorrente incidentale adesiva –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5653/29/14 pronunciata il 21.5.2014 e depositata il 23.9.2014;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

FATTI DI CAUSA

1. La s.n.c. Arte Dental di C.A. & S.P. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per l’anno 1993. Anche i due soci impugnavano gli avvisi di accertamento relativi ai rispettivi redditi di partecipazione.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva detti ricorsi, previa riunione. Il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate veniva dichiarato irricevibile dalla Commissione tributaria regionale del Lazio per tardività.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso dinanzi a questa Corte che, con sentenza n. 30541 del 30 dicembre 2008, cassava la decisione impugnata e disponeva il rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

2. Il giudizio non veniva riassunto entro l’anno da alcuna delle parti, per cui l’Agenzia iscriveva a ruolo l’importo dei tributi esposti nell’atto di accertamento e in data 22 gennaio 2011 notificava la relativa cartella di pagamento.

3. Avverso tale ultimo atto impositivo l’Arte Dental s.n.c. ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, la prescrizione della pretesa creditoria, la decadenza del termine per la riscossione e la carenza di motivazione del provvedimento. Detto ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione adita in quanto nessuna delle parti aveva riassunto il giudizio entro i termini di legge, talché il giudizio si era estinto con conseguente consolidamento dell’atto impugnato.

4. Avverso tale decisione l’Arte Dental s.n.c. proponeva ricorso in appello che la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva con sentenza n. 5653/29/14 depositata il 23.9.2014, ritenendo che l’applicazione della giurisprudenza di legittimità “condurrebbe all’aberrante situazione per cui il contribuente, che non è destinatario di un ordine con attitudine alla definitività, ma solo di un accertamento propedeutico al provvedimento, nonostante vittorioso nella sua pretesa di modificare o annullare la certazione (come avvenuto nel caso di specie vista, la sentenza di primo grado favorevole alla parte) sarebbe costretto ulteriormente a introitare il giudizio (di rinvio) pur essendo questo contrario alla sua pretesa e al suo interesse”.

5. La sentenza veniva quindi impugnata dall’Agenzia delle entrate dinanzi a questa Corte con ricorso affidato ad un unico motivo che veniva notificato sia alla contribuente, che ad Equitalia Sud S.p.a. La società contribuente resisteva con controricorso e si costituiva altresì in giudizio Equitalia Sud S.p.a., facendo proprie le richieste dell’agenzia.

6. Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 45 e 63, dell’art. 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex art. 393 c.p.c., il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitività dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Ciò in quanto la pretesta tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata e l’estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l’atto amministrativo che – come noto – non è un atto processuale, bensì l’oggetto dell’impugnazione”.

2. L’Arte Dental s.n.c. eccepiva la tardività del ricorso introduttivo proposto dall’ufficio oltre il termine decadenziale di cui all’art. 325 c.p.c., atteso che la sentenza impugnata era stata notificata ai sensi della L. n. 53 del 1994, mediante posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate, in data 23 ottobre 2014, ore 12.31, mentre il ricorso per cassazione risultava notificato in data 23-26 marzo 2015. In subordine, la società contribuente eccepiva l’infondatezza del ricorso.

3. Anche l’Equitalia Sud S.p.a. si costituiva in giudizio con controricorso, aderendo al ricorso dell’ufficio finanziario di cui condivideva il motivo e le conclusioni.

4. Ciò posto, va preliminarmente evidenziato, con riguardo alle richieste avanzate da Equitalia Sud S.p.a., che, secondo quanto questa Corte ha avuto modo più volte di ribadire, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale, ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. Sez. III, n. 26505 del 17/12/2009).

4.1 Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto, non già per effetto dell’impugnazione altrui e non diretta contro di essa, ma in conseguenza dell’emanazione della sentenza, non si sottrae, cioè all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva (cfr. Cass. Sez. V, n. 20362 del 16/07/2021Cass. Sez. I, n. 6807 del 21/03/2007); in altri termini le regole dell’impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, alla quale soltanto è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo; si tratta pertanto di controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, il cui interesse alla proposizione è sorto non già, neppure indirettamente, dalla proposizione del ricorso principale, bensì, con tutta evidenza, dalla pronunzia della sentenza.

5. Tanto premesso, si osserva che l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, è fondata.

5.1 L’art. 325 c.p.c. stabilisce, infatti, che “il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni” allorché la controparte abbia provveduto alla notificazione della sentenza impugnata. Trattasi di un termine perentorio, che si inquadra nell’istituto generale della decadenza e, come tale, decorre per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, nessuno dei quali ravvisabile nella specie.

5.2 Come più volte affermato da questa Corte, “in tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, l’art. 326 c.p.c., comma 1, va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo, i termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, per il quale il compimento della predetta attività segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che rilevi l’intenzione del notificante stesso” (Cass. Sez. VI, n. 29143 dell’11/11/2019; nonché, Sez. III, n. 5177 del 06/03/2018; v. altresì, Sez. U., ordinanza n. 23829 del 19/11/2007). Solo quando risulti omessa la notificazione opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., talché nella specie, la ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso proposto oltre i sessanta giorni, al fine di fruire del c.d. termine lungo aveva l’onere di contestare la documentazione allegata dalla contribuente al proprio atto di costituzione, comprovante la notificazione del provvedimento impugnato.

5.3 Nella specie, come risulta dagli atti, il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2015 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dal 23 ottobre 2014, data di notifica mediante posta elettronica certificata della sentenza impugnata all’Agenzia delle entrate (v. documenti allegati al controricorso) con conseguente verificarsi della decadenza dell’impugnazione (non solo principale, ma anche incidentale adesiva); decadenza che questa Corte deve rilevare per dichiarare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso stesso per tardività.

6. L’Agenzia soccombente (ricorrente principale) ed Equitalia Sud S.p.a. (ricorrente incidentale di tipo adesivo) vanno dunque condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre restano compensate le spese del giudizio di merito.

6.1 Essendo l’Agenzia delle Entrate esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, mentre deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale Equitalia Sud S.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido l’Agenzia ricorrente ed Equitalia Sud S.p.a. alla rifusione delle spese in favore della società controricorrente, liquidate in complessivi 3.000,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 %, nonché Iva e Cpa. Compensa tra parti le spese del giudizio di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale Equitalia Sud s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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