Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35559 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12952/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Bat Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Monti Parioli 48 presso lo studio dell’avvocato Marini Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tosi Loris;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il provvedimento n. 66/2012 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 66/01/12 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio e l’appello incidentale spiegato dalla contribuente avverso la sentenza della CTP di Venezia n. 61/3/2011, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP (anno di imposta 2004) proposta da BAT S.p.A..

Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che è stata presentata dalla contribuente domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6 e che la stessa è risultata regolare, in quanto si è provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. L’Ufficio ha, quindi, concluso formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

CONSIDERATO

che:

– La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi della D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione (F24 pagamento definizione agevolata e domanda di definizione agevolata);

– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, e l’Agenzia delle entrate ha comunicato la regolarità della definizione, formulando richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c. d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472