LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28303/2015 R.G. proposto da:
G.F.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laganà
Marcella del Foro di Milano e Rampioni Riccardo del Foro di Roma presso il cui studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 19, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2474/36/15, pronunciata il 18.5.2015 e depositata l’8.6.2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021 dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.
RILEVATO
Che:
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente, previa riunione, i ricorsi proposti da G.F.M. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, i maggiori redditi di 178,854,00 Euro per l’anno 2007 e di 157.053,00 Euro per l’anno 2008, ritenendo incongrui i redditi dichiarati dal medesimo di 3.427,00 Euro per l’anno 2007 e di 4.609,00 Euro per il 2008, tenuto conto dei famigliari a carico (moglie e figlio), degli incrementi patrimoniali (conferimenti nella società Real Estate Montevideo S.r.l.), del possesso di due immobili e di tre autovetture, nonché di spese per mutui e personale domestico.
L’appello del contribuente avverso l’anzidetta decisione veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 2474/36/15, depositata l’8.6.2015, riteneva pienamente legittima la ricostruzione reddituale effettuata dall’ente impositore in relazione alla quale il contribuente non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare i modesti redditi dichiarati.
Il Giovinetti ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, non potendo considerarsi ulteriore motivo il terzo punto del ricorso privo di qualsiasi censura della decisione impugnata, che si esaurisce in una mera richiesta di apprezzamento del proprio atto di impugnazione, cui l’ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato una memoria insistendo nell’accoglimento delle proprie richieste.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo di avere fornito, rispetto ad entrambe le annualità oggetto di accertamento, ampia prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ampiamente superiori rispetto ai maggiori redditi accertati dall’Ufficio e, quindi, di avere dimostrato una “effettiva e sufficiente capacità reddituale”. La C.T.R., a suo dire, avrebbe fatto un uso distorto della normativa in tema di accertamento sintetico, atteso che egli avrebbe potuto limitarsi a fornire prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta senza dimostrare anche il loro utilizzo. Ritiene peraltro indubbio che nel caso di specie, i redditi complessivi netti accertati dall’Agenzia (Euro 178.854,00 per il 2007 ed Euro 157.053,00 per il 2008) erano ampiamente coperti dai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta puntualmente documentati, avendo egli fornito prova di disinvestimenti e incassi a vario titolo più che sufficienti a giustificare i maggiori redditi accertati dall’Ufficio che pertanto non “si discosta(no) per almeno un quarto da quell(i) dichiarat(i)”, venendo così a mancare “la non congruità per almeno due annualità dei redditi dichiarati rispetto a quelli accertati”.
Lamenta inoltre il ricorrente il mancato riconoscimento in suo favore della differenza tra i disinvestimenti (ammontanti a Euro 457.051.02) e la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta nel 2007 (Euro 364.000.00), pari a Euro 93.051.02, la quale invece sicuramente aveva concorso alla copertura delle spese correnti. Quanto poi all’anno 2008, assume di aver fornito prova documentale del fatto che la somma di Euro 100.000,00 era stata erogata a titolo di donazione personale dal padre.
2. Il motivo va accolto.
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente (esempio tipico, l’acquisto di una casa di abitazione); caso questo, in cui è stabilita una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all’anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti, cioè una disciplina di favore, cosiddetta spalmatura, adottata in base all’id quod plerumque accidit, ossia al fatto che la capacità di effettuare una determinata spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d’imposta cui l’accertamento si riferisce, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti.
2.1. Nella ipotesi delle spese per incrementi patrimoniali, che qui interessa, l’accertamento deve basarsi, quindi, sulla diretta dimostrazione (risultante, solitamente, da un atto formale) della effettiva erogazione della spesa – costituente il fatto noto, manifestazione di ricchezza – da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo (uno o più anni d’imposta); e salva restando, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore 2.2. Nel caso di specie il contribuente aveva offerto vari elementi al fine di provare che nell’anno 2007 aveva posto in essere notevoli disinvestimenti, incassato varie somme di danaro, effettuato spese per incrementi patrimoniali (conferimenti di capitale nelle società da lui partecipate per complessivi Euro 364.000,00) e ricevuto poi nel 2008 la somma di 100.000 Euro in donazione dal padre. Appare corretta pertanto la pretesa del medesimo di applicazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, (nella formulazione vigente ratione temporis), in base al quale la spesa per incrementi patrimoniali (quale è quella per conferimenti di capitale sociale) dovesse presumersi sostenuta “con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui era stata effettuata e nei quattro precedenti” (cosiddetto criterio della “spalmatura”).
2.3. Nel caso in esame la C.T.R. non ha fatto buongoverno del predetto criterio normativo e dei principi costantemente affermati da questa Corte al fine di verificare l’effettiva capacità reddituale del contribuente (cfr. Sez. V, 10/09/2014, n. 19030, Sez. V, 06/08/2014, n. 17649; Sez. V, 20/03/2013, n. 6907). Si rende pertanto necessario un nuovo esame della controversia da parte della C.T.R. lombarda che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi enunciati.
3. Resta assorbito il secondo motivo con cui il contribuente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 assumendo che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 24, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; disposizioni che, ove correttamente applicate dalla C.T.R., avrebbero comportato una rideterminazione dei redditi con conseguente eccedenza in suo favore per entrambi gli anni di riferimento.
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale sulla base dei fatti accertati procederà a nuovo esame della controversia, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso del contribuente, retando assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021