Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35579 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28888-2020 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. PODDIGHE GIANLUIGI;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIOLO ROMANO, 69, presso lo studio dell’avvocato GARGALLO DI CASTEL LENTINI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONI STEFANO;

– controricorrente –

F.S., F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 301/2020 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Sassari ha riformato la sentenza del giudice di pace della stessa città, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta da F.M. contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto contro di lui da F.S. e F.D.. L’ingiunzione era stata richiesta per la ripetizione di somme che gli istanti assumevano di avere anticipato per le spese riguardanti l’assistenza prestata alla comune genitrice R.M., deceduta il 19 settembre 2015.

Il tribunale, ricondotta l’obbligazione fatta valere in giudizio a quella alimentare, ha accolto l’appello di F.M., rilevando che mancava la prova dei presupposti della stessa obbligazione; ha compensato le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza F.M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il ricorrente si duole della compensazione delle spese, che era stata operata dal giudice d’appello in assenza di idonea giustificazione.

F.D. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio: “ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 3977/2020; n. 4696/2019).

Il Tribunale, dopo aver posto in luce la mancanza di prova dell’obbligazione fatta valere nei confronti di F.M., ha poi compensato le spese sulla base del rilievo che l’obbligo alimentare “e’ un dovere non solo morale, ma anche giuridico, di assistenza del proprio familiare; e che tale dovere è disciplinato quanto meno quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.: le spese giudiziali vanno pertanto Il rilievo, posto a giustificazione della compensazione, non consente di identificare l’iter logico seguito dal giudice di merito nella decisione sulle spese (Cass. n. 22310/2017). Infatti, non si riesce a comprenderne il nesso con le ragioni della decisione, se è vero che il giudice, a giustificazione della compensazione, richiama l’esistenza di un obbligo alimentare, nonostante avesse negato che fosse stata data la prova dei presupposti di un siffatto obbligo in relazione a F.M..

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto la causa rinviata al Tribunale di Sassari in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare le spese di lite in applicazione dei principi di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa al Tribunale di Sassari in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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