Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35594 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13555-2020 proposto da:

E.J., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza RG 46/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 3 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da E.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 19 novembre 2019, respingeva l’impugnazione proposta dal migrante.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso E.J. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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