LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14505-2020 proposto da:
C.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1716/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglia partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 1 ottobre 2018, rigettava il ricorso proposto da C.S., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Torino, una volta condivisa la valutazione di non verosimiglianza delle dichiarazioni del migrante, riteneva che all’attualità, in Gambia, non sussistesse alcuna condizione che potesse integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
Osservava, infine, che mancavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato perché l’integrazione del richiedente asilo in Italia non poteva considerarsi effettiva, dall’altro perché il C. non sarebbe stato esposto ad alcun rischio grave in caso di rimpatrio.
3. Ricorre per cassazione avverso la pronuncia di rigetto dell’appello, pubblicata in data 23 ottobre 2019, C.S. al fine di far valere due motivi di impugnazione.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, denuncia l’intervenuta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, fornendo inoltre una carente motivazione in merito a tale apprezzamento.
4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, assume che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, emergente dalla sua storia personale, malgrado casi del tutto simili fossero già stati positivamente considerati dalla medesima autorità giudiziaria al fine di concedere la protezione umanitaria.
5. Il primo motivo risulta, nella sua parte iniziale, inammissibile.
La sentenza impugnata, infatti, dà conto delle plurime fonti internazionali consultate sulla specifica situazione esistente, anche in termini di attualità, nello Stato da cui il migrante proviene (vale a dire il Gambia e non la Nigeria).
La censura in esame prescinde dagli argomenti offerti dal giudice di merito e risulta così priva dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. n. 6587 del 2017, Cass. n. 13066 del 2007).
6. La seconda parte del primo motivo, al pari della successiva censura, è anch’essa inammissibile.
Essa infatti si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
In seguito a questa riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili all’interno del ricorso per cassazione censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017).
Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, sia per la presenza di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), sia perché il canone di critica in discorso riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021