LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14508-2020 proposto da:
I.J., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1877/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 18 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da I.J., cittadino nigeriano proveniente dall'*****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Torino, una volta condivisa la valutazione di non verosimiglianza delle dichiarazioni del migrante, escludeva che l’appellante, in caso di rimpatrio, potesse incorrere in un grave danno alla persona derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
Osservava, inoltre, che il motivo di appello concernente la protezione umanitaria non conteneva alcuna precisa confutazione delle argomentazioni logico-giuridiche espresse dal giudice di primo grado, nel senso previsto dall’art. 342 c.p.c..
3. Ricorre per cassazione avverso la pronuncia di rigetto dell’appello, pubblicata in data 22 novembre 2019, I.J. al fine di far valere due motivi di impugnazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, denuncia l’intervenuta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, fornendo inoltre una carente motivazione in merito a tale apprezzamento.
5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
5.1 La sentenza impugnata infatti dà conto delle plurime fonti internazionali consultate sulla specifica situazione esistente, anche in termini di attualità, nello Stato da cui il migrante proviene.
La prima parte del mezzo in esame prescinde dagli argomenti offerti dal giudice di merito e risulta così priva dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. n. 6587 del 2017, Cass. n. 13066 del 2007).
5.2 La seconda parte della doglianza si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
In seguito a questa riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili all’interno del ricorso per cassazione censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017).
Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, sia per la presenza di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016), sia perché il canone di critica in discorso riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito.
6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5)”, assume che la Corte d’appello abbia omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, malgrado casi del tutto simili fossero già stati positivamente considerati dalla medesima autorità giudiziaria al fine di concedere la protezione umanitaria.
In questo modo la Corte di merito non ha tenuto in adeguato conto – in tesi – del percorso di integrazione compiuto dal migrante.
7. Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, dopo aver precisato (a pag. 6) che la domanda di protezione in esame rimaneva disciplinata dalla normativa previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, ha spiegato a chiare lettere (a pag. 9) di reputare l’impugnazione inammissibile, in assenza di “alcuna confutazione precisa delle argomentazioni logico-giuridiche espresse dal Giudice di primo grado nell’impugnata ordinanza”, aggiungendo poi che nessuna deduzione era stata compiuta rispetto all’integrazione dello straniero e ad attività svolte nel periodo di accoglienza.
Il motivo di ricorso in esame non si confronta in alcun modo con gli argomenti offerti dal collegio d’appello e sviluppa censure del tutto incongrue rispetto al contenuto della decisione impugnata.
Ne discende l’inammissibilità del mezzo.
Difatti, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al detisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 13735 del 2020, Cass. n. 20910 del 2017).
8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021