Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35597 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14524-2020 proposto da:

O.E.J., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1421/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/8/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da O.E.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 26 agosto 2019, riteneva che la genericità dei motivi di appello determinasse la totale incertezza dei contenuti del gravame rispetto alla specifica vicenda del richiedente asilo e alla documentazione allegata; simili caratteristiche dell’impugnazione facevano sì che non potessero ritenersi rispettati gli obblighi di cui all’art. 342 c.p.c., e, nel contempo, denotavano la manifesta infondatezza dell’appello proposto.

3. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.E.J. al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, denuncia l’intervenuta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, fornendo inoltre una carente motivazione in merito a tale apprezzamento.

4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, assume che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, malgrado casi del tutto simili fossero già stati positivamente considerati dalla medesima autorità giudiziaria al fine di concedere la protezione umanitaria.

5. La Corte di merito ha spiegato a chiare lettere (a pag. 7) di reputare l’impugnazione inammissibile perché incoerente con le prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., dato che l’appellante aveva addotto motivi non solo “assolutamente generici”, ma anche “del tutto inconferenti” rispetto alle diverse forme di protezione richieste.

Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio d’appello, che ignora totalmente, sviluppando argomenti del tutto avulsi dal contenuto della decisione impugnata.

Ne discende l’inammissibilità di ambedue i mezzi.

Difatti, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 13735 del 2020, Cass. n. 20910 del 2017).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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