Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35598 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32533-2020 proposto da:

N.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BARBERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 837/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., rigettava il ricorso proposto da N.M., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 24 agosto 2020, respingeva l’impugnazione presentata dal richiedente asilo.

3. Ricorre per cassazione avverso tale statuizione N.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4. Nell’intestazione del ricorso l’Avv. Alessandra Barbero assume di rappresentare e difendere N.M. “per procura in atto separato”. Tale procura non risulta però indicata fra i documenti prodotti e nella nota di deposito, per cui non vi è prova che sia stata depositata, unitamente al ricorso, all’atto di iscrizione a ruolo.

Non risulta neppure che la stessa sia stata depositata separatamente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso stabilito dall’art. 369 c.p.c..

A una simile inattività consegue, a mente della norma appena citata, comma 2, n. 3, l’improcedibilità del ricorso.

5. La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, da porsi a carico del difensore che ha proposto l’impugnazione senza effettivo conferimento di una procura in suo favore ad opera del soggetto asseritamente rappresentato (v. Cass., Sez. U., n. 15177 del 2021, Cass., Sez. U., n. 10706 del 2006, Cass. n. 13055 del 2018, Cass. n. 15305 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Alessandra Barbero, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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