Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35599 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2170-2021 proposto da:

G.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 844/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 2 aprile 2019, rigettava il ricorso proposto da G.S., cittadino della Nigeria proveniente da *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Torino, a seguito dell’impugnazione del migrante, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che la condizione personale prospettata non era riconducibile, tenuto conto anche della non credibilità delle dichiarazioni rese, alle situazioni di inespellibilità e vulnerabilità previste dall’art. 19 T.U.I..

Allo stesso modo non sussisteva il rischio, in caso di rimpatrio, che il ricorrente subisse la privazione della titolarità o dell’esercizio di diritti umani.

Ne’ era possibile ravvisare una reale integrazione socio-economica del migrante, non risultando dimostrati il conseguimento di una piena autosufficienza economica all’interno del paese ospitante, la formazione di un nucleo familiare e la creazione di profondi legami socio-culturali in Italia.

2. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 24 agosto 2020, ha proposto ricorso G.S. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., comma 6, in quanto la Corte di merito, nell’escludere la protezione umanitaria, non avrebbe tenuto conto, nella prospettiva comparativa voluta dalla giurisprudenza di legittimità, da una parte della buona integrazione sociale e lavorativa del migrante in Italia (dove il G. era riuscito a ottenere due contratti di lavoro sempre in senso migliorativo), dall’altra dell’effettiva situazione di vulnerabilità che questi avrebbe incontrato in caso di rimpatrio, conseguente alle vicende narrate in termini credibili e alla situazione di instabilità del paese di origine.

La Corte d’appello, inoltre, non avrebbe considerato che il richiedente asilo parla perfettamente la lingua italiana, ha svolto moltissime attività formative e ha problemi di salute.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che le radici etniche, linguistiche e culturali del migrante si collochino nel paese di origine e che il medesimo non vedrebbe pregiudicati la titolarità e l’esercizio dei diritti umani in caso di rimpatrio; nel contempo ha accertato il mancato radicamento nella realtà del paese ospitante, considerando a tal fine insufficienti l’adesione a corsi per stranieri, un primo tirocinio trimestrale e la partecipazione a un progetto di formazione della durata di sei mesi.

La Corte di merito si è così fatta carico di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente asilo con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

A fronte dell’accertamento negativo di una simile situazione di vulnerabilità personale – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 2017).

Quanto, infine, alle problematiche di salute, la Corte, lungi dal ritenere irrilevante la problematica descritta nella certificazione medica prodotta (disturbo da stress post traumatico), ha invece rilevato come al riguardo non fosse stata sviluppata alcuna deduzione, così intendendo far richiamo al principio secondo cui in materia di protezione internazionale la proposizione del ricorso non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 17069 del 2018, Cass. n. 27336 del 2018, Cass. n. 3016 del 2019).

La critica, sotto questo profilo, risulta quindi inammissibile, perché non coglie – e tanto meno critica – la ratio decidendi della statuizione impugnata su questo punto, come invece il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. n. 19989 del 2017).

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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