Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35608 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23945-2020 proposto da:

S.M., S.V., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato VALERIO MINUCCI;

– ricorrenti –

Contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO BUCCINO GRIMALDI;

– controricorrente –

contro

SO.AL.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3970/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata l’11/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. S.M. convenne in giudizio l’Ufficio Centrale Italiano e So.Al. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni personali subiti in seguito ad un sinistro stradale.

In particolare, l’attore dedusse che, mentre procedeva a velocità adeguata lungo la destra della sua corsia di marcia, So.Al. aprì improvvisamente la portiera facendolo cadere dal motociclo con conseguenti lesioni personali invalidanti. Con diverso atto di citazione S.V. agì in giudizio contro le medesime parti convenute, chiedendo il risarcimento dei danni riportati al motociclo di sua proprietà.

Il Giudice di Pace di Napoli, dopo aver riunito i due procedimenti, con sentenza n. 13145/2015 rigettò le domande condannando gli attori alla refusione delle spese.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3970/2020, pubblicata l’11 giugno 2020, ha dichiarato inammissibili l’appello principale proposto da S.M. e l’appello incidentale proposto da S.V..

Secondo il giudice di merito entrambi gli appelli avrebbero denunciato solo genericamente l’illegittimità del rigetto, violando l’art. 342 c.p.c. che richiede la specificità dei motivi d’appello. Prescindendo dall’inammissibilità, le domande attoree sarebbero comunque nulle e infondate nel merito: nulle in quanto mancherebbe la descrizione della modalità del sinistro stradale, le lesioni subite e la quantificazione del danno; infondate in quanto non sarebbe provata la dinamica del sinistro in questione.

3. Avverso la suddetta pronuncia M. e S.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’UCI resiste con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l’appello principale e incidentale sarebbero specifici e pertanto rispettosi dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c.

4.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 318 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto nulle le domande avanzate che al contrario avrebbero ben esposto i fatti, descrivendone le modalità e le conseguenze dannose.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 157 e 148C.d.S. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la dinamica del sinistro stradale.

5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo orientamento costante di questa Corte, tale articolo, nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, n. 21750). Ancora, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti” o “sandwich” implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine ed alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (Cassazione civile sez. trib., 04/04/2018 n. 8245). Nel caso di specie il ricorso si sostanzia nella riproduzione integrale degli atti di causa senza alcuna aggiunta significativa che possa rilevare per la disamina della questione nell’ambito del giudizio di legittimità; che d’altronde, ad abundantiam, in nessun caso risolversi in un nuovo accertamento dei fatti così come valutati dal giudice di merito.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 950 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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