Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35610 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24386-2020 proposto da:

C.M., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato VALERIA NOCCIOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GILBERTO CASALINO;

– ricorrenti –

contro

C.G., CO.FR., CO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANFRANCO ROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1427/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. Con separati atti di citazione M. e C.F. convennero in giudizio Fr., G. e Co.Gi. al fine di accertare la loro responsabilità esclusiva nell’aggressione subita e sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

I convenuti si costituirono in giudizio e proposero domanda riconvenzionale sostenendo di esser vittime e non agenti dell’aggressione in questione, avvenuta nel corso di una assemblea condominiale.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 6277/2016, dopo aver riunito i due procedimenti, rigettò la domanda principale e l’eccezione di prescrizione sollevata dagli attori principali mentre accolse la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.

2. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1427/2020, pubblicata il 30 luglio 2020, ha rigettato l’appello proposto con atti separati da F. e C.M. che censuravano la sentenza nella parte in cui aveva disatteso la censura di intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale ha affermato, preliminarmente, che il fatto storico che ha originato “le domande risarcitorie avanzate dalle parti in contesa, come ricostruito nella sentenza impugnata sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, consistito in una aggressione da parte degli attori/convenuti in riconvenzionale in danno dei convenuti/attori in riconvenzionale durante un’assemblea condominiale, non è stato oggetto di alcuna censura in sede di appello”. Pertanto ha ritenuto che sulla infondatezza della domanda principale e sulla conseguente statuizione di rigetto della stessa si sia formato il cosiddetto giudicato implicito. Ha qualificato “il reato quale “rissa” in base a quanto risulta dal decreto e dalla sentenza penale, che il reato sia qualificabile come lesioni personali aggravate, e che conseguentemente l’azione promossa dei convenuti/appellanti non sarebbe prescritta”.

Secondo i giudici di seconde cure, il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie è quello della vecchia formulazione dell’art. 157 c.p. essendosi verificato il fatto prima dell’entrata in vigore della Legge Cirielli.

3. Avverso la suddetta pronuncia M. e C.F. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, G., Fr. e Co.Gi..

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte d’appello si sarebbe discostata dalla qualificazione dei fatti così come disposta dal giudice di prime cure senza una esplicita impugnazione al riguardo da parte degli appellanti, qualificando i fatti alla stregua di “lesioni aggravate” o “rissa” invece di “lesioni personali”.

4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice di appello non potrebbe mutare d’ufficio la qualificazione ritenuta dal primo giudice salvo che questa formi oggetto di specifica impugnazione.

4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto la Corte d’appello avrebbe proceduto a una diversa qualificazione giuridica dei fatti anche in assenza di uno specifico motivo di appello, violando così il giudicato interno formatosi al riguardo.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi mirano tutti a censurare la qualificazione giuridica effettuata dalla Corte d’appello quale conseguenza dell’avere qualificato i fatti oggetto della controversia alla stregua del reato di “rissa” o “lesioni aggravate”, discostandosi illegittimamente dal giudizio del Tribunale che invece aveva ricondotto i fatti al reato di “lesioni personali”. Infatti in materia di procedimento civile, l’applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

E comunque i ricorrenti richiedono, a ben guardare una rivalutazione del merito che è precluso a questa Corte.

6. In considerazione della particolarità della controversia, viste le divergenze comunque presenti nelle due decisioni di merito la Corte ritiene di dover compensare le spese di questo giudizio.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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