Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35618 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15084/2017 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell’Avv. Gioia Vaccari che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Castelromano S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Ascrea n. 18, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Dell’Acqua che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura;

– controricorrente –

e Agenzia delle Entrate; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma; Regione Lazio;

– intimate –

avverso la sentenza n. 9681/2016, depositata il 29 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 9681/2016, depositata il 29 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi (Irpef, Iva, Irap e ICI) non corrisposti dalla contribuente;

– il giudice del gravame ha ritenuto che non v’era evidenza probatoria della notifica delle cartelle esattoriali che costituivano gli atti prodromici al preavviso impugnato, – così che andava confermato l’accertamento della gravata sentenza, – posto che l’appellante aveva dedotto, a fondamento del motivo di impugnazione, che detta notifica aveva formato oggetto di accertamento ad opera di altra pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma (la n. 21678 del 2015) epperò risultando che detta pronuncia era stata impugnata della contribuente, senza con ciò passare in cosa giudicata;

2. – Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Immobiliare Castelromano S.p.a. e Roma Capitale resistono con controricorso;

– l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma e la Regione Lazio sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 29 e 39, assumendo, in sintesi, che, – potendosi determinare conflitto di giudicati nei giudizi di impugnazione proposti, rispettivamente, avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, – il giudice del gravame, – una volta esclusa l’efficacia di giudicato della pronuncia (n. 21678 del 2015), resa in quel secondo giudizio, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accertato la rituale notifica delle cartelle esattoriali costituenti atti presupposti del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto detta pronuncia impugnata dalla contribuente, – avrebbe dovuto procedere alla riunione degli appelli ovvero alla sospensione del giudizio in relazione alla pendenza del gravame sulla sentenza pregiudicante da essa esponente invocata col motivo di impugnazione;

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, e art. 58, assumendo che, – seppur tardivamente depositata (in data 22 luglio 2015), al fascicolo del primo grado del giudizio, la documentazione che concerneva gli atti di notifica (avvisi di ricevimento, relate e ricevute di consegna PEC) delle presupposte cartelle esattoriali, – per effetto di acquisizione di detto fascicolo al giudizio di appello, della documentazione, così, prodotta il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto, una volta esclusa l’efficacia di giudicato della pronuncia invocata da essa esponente;

2. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

2.1 – come reso esplicito dal relativo contenuto regolatorio, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, nel disciplinare presupposti e modalità della riunione dei ricorsi, non reca alcuna sanzione di nullità per l’inosservanza delle relative disposizioni né, del resto, esclude la stessa valutazione discrezionale del giudice in ordine ad una riunione suscettibile di ritardare o rendere più gravosa la trattazione dei ricorsi stessi;

2.2 – con riferimento alle analoghe disposizioni di cui al codice di rito civile (art. 274 c.p.c.; art. 151 disp. att. c.p.c.) la Corte ha avuto modo di statuire, per un verso, che, in difetto della previsione di nullità degli atti processuali per la violazione della norma di cui all’art. 151 disp. att. c.p.c., detta violazione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione (v., ex plurimis, Cass., 28 dicembre 2020, n. 29638; Cass., 10 marzo 2014, n. 5457; Cass., 18 luglio 2013, n. 17612; Cass., 11 febbraio 2004, n. 2649; Cass., 25 maggio 1995, n. 5754; Cass., 18 giugno 1991, n. 6901) e, per il restante, che il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (v. Cass., 21 gennaio 2016, n. 1053; Cass. Sez. U., 6 febbraio 2015, n. 2245; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1194);

2.3 – in ordine, invece, al dedotto rapporto di pregiudizialità, si è rimarcato che la sospensione del processo ne presuppone l’attualità, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione; così che, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente, e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, – così come nella fattispecie, – la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26716; Cass., 10 novembre 2015, n. 22878; Cass., 19 ottobre 2012, n. 18026; Cass., 16 settembre 2008, n. 23720; Cass., 1 agosto 2007, n. 16992);

3. – anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento siccome destituito di fondamento;

3.1 – per come assume la stessa ricorrente, il deposito della documentazione allegata a riscontro della notifica delle cartelle esattoriali, in contestazione tra le parti, sarebbe avvenuto (il 22 luglio 2015) in data successiva alla definizione del giudizio di primo grado (con pronuncia pubblicata il 29 maggio 2015) e, così, al di fuori di ogni contraddittorio tra le parti di quel giudizio;

– per come, poi, rilevato dal giudice del gravame, – e senz’alcuna censura da parte dell’odierna ricorrente, – la statuizione di prime cure era stata impugnata con un “unico motivo di gravame” involgente l’accertamento della ritualità delle notifiche in discorso, qual operato dalla pronuncia (n. 21678 del 2015) resa in distinto giudizio;

– viene, così, in rilievo documentazione che, da un lato, sarebbe stata versata al giudizio al di fuori del contraddittorio tra le parti e che, dall’altro, nemmeno venne posta a fondamento del motivo di impugnazione;

3.2 – la disciplina processuale del rito tributario, anche di appello, presuppone che i documenti dei quali la parte intende avvalersi formino oggetto di indicazione “negli atti di parte cui sono allegati”, ovvero in apposita nota, se prodotti separatamente, e che la loro produzione, previa indicazione con le dette modalità, possa avvenire sino a 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione del ricorso (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1, e art. 32, comma 1, in relazione al successivo art. 61);

– e’, poi, ben vero che la Corte ha rilevato che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello (Cass., 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3661);

3.3 – nella fattispecie, però, per quanto sin qui esposto, la documentazione in discorso sarebbe stata versata al fascicolo di ufficio a giudizio di primo grado già definito, – quindi al di fuori di ogni contraddittorio tra le parti, e ad opera di parte che in quel giudizio nemmeno si era costituita, – e, per di più, senz’alcuna specifica indicazione negli atti di parte del giudizio di appello, posto che il giudice del gravame, – e, per vero, la stessa odierna ricorrente, – non ne rileva l’allegazione a fondamento del motivo di impugnazione;

– per quanto allora impropriamente evocata una violazione di legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), viene, così, in considerazione l’omesso esame di fatti, in tesi decisivi, della cui legittima acquisizione al giudizio la parte non dà alcun conto, avuto riguardo, come detto, allo stesso ambito oggettivo del giudizio di appello qual definito dallo spiegato motivo di impugnazione;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nel rapporto processuale con la controricorrente Immobiliare Castelromano S.p.a., – le spese dovendosi compensare nei confronti di Roma Capitale che ha sostanzialmente aderito ai contenuti del ricorso principale, – e sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Immobiliare Castelromano S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e la controricorrente Roma Capitale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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