Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35619 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25750/2017 R.G. proposto da:

P.F.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Palma presso il cui studio, in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, ha eletto domicilio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate-Riscossione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2570/2017, depositata il 17 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2021, dal Consigliere Dott. Paolitto Liberato.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 2570/2017, depositata il 17 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da P.F.P., così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria;

– per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che:

– nonostante la produzione in giudizio, ad opera dell’agente della riscossione, degli avvisi di ricevimento afferenti alla notifica delle cartelle esattoriali, – quali atti presupposti di quello impugnato, l’appellante, – così come già rilevato dal giudice del primo grado, aveva riproposto “generiche lamentele senza alcuna specifica indicazione della correlazione di ciascuna doglianza con l’avviso cui essa si riferirebbe”;

– per di più anche il disconoscimento delle copie prodotte si connotava per genericità ed astrattezza, avendo la parte omesso di motivare “in maniera chiara ed univoca” detto disconoscimento con specifico riferimento a ciascun documento;

2. – P.F.P. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso deducendo, in sintesi, che, – in relazione all’operato disconoscimento della “documentazione ex adverso prodotta” qual correlato alla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali, – il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare il deposito in giudizio degli originali degli atti disconosciuti e, non essendo stata proposta istanza di verificazione della documentazione disconosciuta, avrebbe dovuto accogliere il gravame ritenendo non provata la notifica delle cartelle esattoriali;

2. – il motivo di ricorso è inammissibile;

2.1 – in disparte che viene evocato il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in difetto dei relativi presupposti di ammissibilità, – non venendo, difatti, in considerazione l’omesso esame di un fatto decisivo quanto piuttosto una violazione di legge (in tesi) correlata all’utilizzazione di documenti che si assumono aver formato oggetto di disconoscimento, – il motivo di ricorso non si confronta con l’espresso accertamento operato dal giudice del gravame, – dal cui decisum la censura prescinde del tutto, – che, come anticipato, ha rilevato il difetto tanto di specifiche contestazioni in ordine ai singoli atti di notifica quanto di un chiaro e univoco disconoscimento della conformità agli originali delle prodotte copie degli atti;

2.2 – quest’ultimo rilievo, – che è conforme alla giurisprudenza della Corte, essendosi rilevato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, (“quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”), ma deve essere operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775), – non forma oggetto di censura alcuna, così che il motivo di ricorso difetta di specificità;

– come più volte rimarcato dalla Corte, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, difatti, non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, quindi, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183).

3. – nulla va disposto in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva di parte intimata, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenuta da remoto, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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