Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35622 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14145-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.I. GRANDI MACCHINE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11176/49/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2698/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto da DMI Grandi Macchine S.r.L. avverso atto di recupero di credito d’imposta;

la contribuente ha depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie.

CONSIDERATO

che:

1.1. la contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6;

1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;

1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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