LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15574/2017 R.G. proposto da:
Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio 14, presso gli avv.ti Enrico Pauletti e Rosamaria Nicastro (studio “Di Tonno e Associati – Studio Legale Tributario), che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Borgo Chiese (ex Comune di Condino), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto 18, presso gli avv.ti Pietro Sciume’ e Maria Rita Isabella Famà, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 23 giugno 2021;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale di Secondo Grado di Trento, Sez. 2, n. 133/02/16 del 12 dicembre 2016, depositata il 27 dicembre 2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Botta Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni 2006 e 2007 relativamente alle centrale elettrica di Cimego: l’atto impositivo era impugnato limitatamente alle sanzioni – contestate per mancanza del requisito della consapevolezza e per la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata delle varie disposizioni di legge che governano la materia – mentre la società prestava acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte pretese con l’atto. Il ricorso era respinto in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d’appello l’Enel Produzione S.p.A. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’ente locale con controricorso, illustrando meglio la propria posizione con il deposito di una comparsa di costituzione di nuovo procuratore con allegata documentazione;
2. Nella predetta comparsa l’ente locale dà atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale che prevede la rettifica in autotutela degli avvisi di accertamento con annullamento delle sanzioni irrogate in adesione all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso con le sentenze n. 10125 del 2019 e n. 4169 del 2020 e di aver espresso tale decisione con la Delib. consiliare del 25 marzo 2021;
3. Conseguenzialmente le parti hanno presentato l’istanza di cessazione della materia del contendere allegata alla comparsa più volte qui richiamata: una situazione che giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021