Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35645 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18781/2013 R.G. proposto da:

Avv. F.M.R., in proprio e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Parisella, in Roma, alla via Re Tancredi, n. 6;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., con l’avv. Pasquale Varì, e domicilio eletto presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio – Roma, n. 170/29/13, pronunciata il 5 giugno 2013 e depositata il 10 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il patrono di parte contribuente dichiara di aver aderito alla definizione agevolata della controversia. Il Fisco intimato – non essendosi costituito con controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma a mezzo di semplice e tardivo “atto di costituzione” depositato ai soli dichiarati fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica e quindi inidoneo all’insorgenza di quei diritti processuali tipici delle parti regolarmente costituite (cfr. Cass. sez. I, n. 9672/2021, n. 9601/2021) – non gode delle garanzie che l’art. 372, comma 2, apprestate per le altre parti se regolarmente costituite (Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161 – 01).

2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del difensore in memoria, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a suo fondamento deve sussistere fino alla decisione della causa (Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile la sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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