Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35646 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13702/2016 promosso da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via XX settembre 3, presso lo studio dell’avv. Donatella Rossi, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Pasqualini Salsa in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciociaria 16, presso lo studio dell’avv. Monica de Pascali, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Cella Bandirola e Luciana Clerici in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5045/15 della CTR della Lombardia, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5045/2015, depositata il 24/11/2015, la CTR della Lombardia, respinta ogni altra richiesta, ha accolto l’appello principale di Equitalia Nord s.p.a. riformando la pronuncia di primo grado, rigettando il ricorso presentato dal contribuente contro sei intimazioni di pagamento (nn. 11720139007674217, 11720139007674116, 1720139007674015, 11720139007673914, 11720139007673813, 11720139007673712), a lui notificate il 05/12/2013, riguardanti debiti fiscali (IVA, IRAP e altro) relativi agli anni 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004 della società “Preparazione A. di A.M. & C. s.n.c.”, cancellata il 31/01/2006, di cui A.A. era stato socio.

A fondamento del ricorso, in primo grado, il contribuente aveva dedotto l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento, menzionate nelle intimazioni di pagamento, la violazione del principio di collaborazione stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, e l’intervenuta prescrizione del credito portato dalle menzionate intimazioni.

La CTR ha preliminarmente affermato che non era autonomamente impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata prima dell’intimazione di pagamento (il 21/10/2013), relativa agli stessi crediti oggetto delle successive intimazioni di pagamento, escludendo pertanto l’eccepita inammissibilità del ricorso contro queste ultime, in conseguenza della mancata impugnazione di detta comunicazione preventiva.

Nel merito, la stessa CTR ha, però, ritenuto ritualmente notificate le cartelle di pagamento presupposte dalle intimazioni, effettuate all’indirizzo di Castiglione Olona, via IV Novembre n. 36 (corrispondente alla sede legale della società ed anche alla residenza del liquidatore), tra il 13/04/2006 ed il 26/11/2009, e dunque dopo la cancellazione della società, ritenendo che tale cancellazione non aveva comportato l’estinzione della società, perché non erano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo, aggiungendo che A.A. era uno dei soci e, come tale, illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, oltre che coobbligato in solido per le stesse.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto perfezionate, e rituali, le notifiche delle cartelle esattoriali presupposte che, invece, in alcuni casi risultavano ricevute da un “addetto alla ricezione degli atti”, la cui firma non era riconducibile a nessuno dei fratelli A., e in altri casi non recavano neppure la qualifica del soggetto ricevente l’atto (che comunque non era nessuno dei fratelli A.), aggiungendo che al tempo di tali notifiche, comunque, il soggetto destinatario, la “Preparazione A. di A.M. & C. s.n.c.”, era già estinto, in quanto cancellato dal Registro delle Imprese sin dal 31/12/2006, sicché dette notifiche avrebbero dovuto essere effettuate ai singoli soci, in forza del fenomeno successorio, determinato dall’estinzione della società.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere nulla detto la CTR circa l’eccepita prescrizione della pretesa tributaria fatta valere, nonostante la relativa eccezione fosse stata avanzata quale motivo di ricorso in primo grado e riproposta in appello.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito illustrati.

2.1. E’ da ritenersi pacifico che le cartelle, presupposte dalle intimazioni di pagamento impugnate, siano state notificate alla “Preparazione A. di A.M. & C. s.n.c.”, quando tale società era già stata cancellata dal registro delle imprese.

Come dedotto da entrambe le parti, e risultante anche dalla sentenza impugnata, le notifiche sono state eseguite dopo il 31/01/2006, data di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Nella sentenza impugnata si precisa anche che tali notifiche sono state effettuate presso la sede della società, che era anche la residenza del liquidatore A.M. (p. 5 della sentenza impugnata).

2.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese ne comporta l’estinzione, senza che abbia alcun rilievo l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti, ed hanno anche riconosciuto al disposto dell’art. 2495 c.c. un “effetto espansivo” nei confronti delle società di persone. In particolare, anche per queste ultime la cancellazione dal registro delle imprese produce, secondo le Sezioni Unite, il medesimo effetto estintivo, sebbene la pubblicità conseguente all’iscrizione conservi natura meramente dichiarativa (così Cass. Sez. U, del 22/02/2010, n. 4062; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 e Cass., Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017).

In sintesi, per la società di capitali come per quelle di persone, la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, senza che sia necessario che tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano definiti.

Per le società di persone, tuttavia, trattandosi di pubblicità dichiarativa, è consentita la prova contraria, idonea a superare l’effetto derivante dalla cancellazione che, però, non è data dal fatto “statico” della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo la prova del fatto “dinamico” della continuazione dell’attività sociale nonostante l’avvenuta cancellazione. Solo la perdurante operatività della società giustifica, ai sensi dell’art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (così, in particolare, Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013; v. anche Cass., Sez. 1, n. 26196 del 19/12/2016).

Secondo il giudice di legittimità, inoltre, quando all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese (anche se azionate o azionabili in giudizio) e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) che, non essendo stata espletata, consente di ritenere l’intervenuta rinuncia della società a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).

Per quanto riguarda le società di persone, dunque, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società (salva la prova contraria, come sopra connotata), dando origine a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all’ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Sez. 5, n. 24955 del 06/11/2013; v. anche Sez. 6-5, n. 13805 del 06/07/2016).

2.3. Non risulta, pertanto, condivisibile quanto ritenuto dalla CTR, e sostenuto da anche da Equitalia Nord s.p.a., in ordine alla necessità di ritenere ancora in vita la società di persone fino a che non si esauriscano tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Come sopra evidenziato, la prova contraria all’estinzione della società, conseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non è data dal fatto “statico” della pendenza di rapporti sociali non definiti, ma dalla la dimostrazione del fatto “dinamico” della continuazione dell’operatività sociale.

Nel controricorso, l’Equitalia Nord s.p.a. ha attribuito rilievo, a quest’ultimo fine, alla constatazione, operata dalla CTR, relativa al fatto che le notifiche delle cartelle di pagamento, indirizzate alla società e presupposte dalle intimazioni impugnate, siano state eseguite presso la sede della società, che era anche la residenza del liquidatore, in epoca successiva alla cancellazione, mediante ritiro da parte di soggetto a ciò abilitato (p. 9 e 10 del controricorso).

Secondo la controricorrente tale fatto dimostra che la società, al tempo delle notifiche, esisteva ancora, ed era anche operante, tanto che qualcuno ritirava gli atti giudiziari per suo conto.

A prescindere dal fatto che si tratta di allegazione del tutto nuova, non risultando formulata nei precedenti gradi di merito (v. ricorso per cassazione, controricorso e sentenza impugnata), deve senza dubbio rilevarsi che l’avvenuta ricezione di una notifica di un atto destinato alla società presso la sede della stessa, che è anche la residenza del liquidatore, non ha alcuna valenza in ordine alla dimostrazione continuazione o meno dell’attività sociale, ancor più se si considera che la stessa Equitalia Nord s.p.a., nel giudizio di primo grado, ha dedotto che la cancellazione dal registro delle imprese è intervenuta a seguito di cessione d’azienda a favore di un’altra società (p. 3 della sentenza impugnata), circostanza che, in assenza di contrari elementi di prova, esclude la possibilità di svolgere attività imprenditoriale, mancando i beni organizzati a tal fine.

Deve pertanto ritenersi verificata l’estinzione della società debitrice, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese.

2.4. Come precisato da questa Corte, l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non impedisce di procedere all’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali sia perché successori ex lege della società medesima (Cass., Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017).

Le notifiche delle cartelle esattoriali, emesse nei confronti della società estinta, avrebbero dovuto essere effettuate nei confronti dei soci della “Preparazione A. di A.M. & C. s.n.c.” e non della società, oramai non più esistente.

Le notifiche delle cartelle in esame devono pertanto ritenersi invalide, così inficiando anche la validità delle successive intimazioni di pagamento in questa sede impugnate.

2.6. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, in applicazione del seguente principio: “In tema di riscossione esattoriale, le cartelle di pagamento riguardanti debiti tributari di società di persone cancellate dal registro delle imprese devono essere notificate ai soci, poiché, salva la prova della continuazione dell’attività sociale, la cancellazione determina l’estinzione della società, a seguito della quale si determina la successione dei soci nei rapporti obbligatori ancora non definiti “.

3. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, che deve ritenersi assorbito.

4. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto.

5. E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, volto a far valere il vizio proprio delle sei intimazioni di pagamento impugnate (art. 384 c.p.c., comma 2).

6. Le spese di lite dei gradi di merito devono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della materia del contendere e delle ragioni della decisione.

La statuizione sulle spese di lite segue invece la soccombenza nel presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente contro le intimazioni di pagamento ricevute;

compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito;

condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 10.000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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