Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35647 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3265/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Club Campeggiatori Vallescura s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente all’avv. prof. Antonio Lovisolo, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria (Genova), Sez. 2, n. 762/02/14 del 28 marzo 2014, depositata il 12 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che le parti non hanno prodotto memorie difensive e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA e Imposte dirette per maggiori ricavi desunti dallo scostamento rispetto ai ricavi stimati dagli studi di settore ritenuti dall’Ufficio applicabili nella specie;

2. La società contribuente ha definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 pagando il dovuto come provato da documentazione prodotta in atti, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. In considerazione delle ragioni di definizione della controversia è giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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