Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35649 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29264/2019 proposto da:

E.E., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, E.E. (alias E.E.), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 15 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).

L’atto di impugnazione in cassazione del Decreto n. 5866 del 2019, del Tribunale di Venezia, pubblicato il 15 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 9 ottobre 2019, ben oltre il termine – imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, a pena di improcedibilità – di 20 giorni dall’ultima notificazione effettuata, a mezzo p.e.c., il 1 agosto 2019.

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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