LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23120/2018 proposto da:
C.E.P.V., B.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI BATTIANTE;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
e contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato preso i cui uffici è
domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1119/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
i coniugi B.B. ed C.E.P.V. convennero in giudizio Equitalia Sud s.p.a. per sentir accertare l’illegittimità di iscrizioni ipotecarie effettuate su immobili di loro proprietà, a garanzia di crediti risultanti da cartelle di pagamento che erano state annullate parzialmente (quanto al B.) o integralmente (quanto alla C.) dalla Commissione Tributaria Regionale di Foggia, e conseguentemente – per sentir condannare la convenuta alla cancellazione delle ipoteche e al risarcimento dei danni;
l’Equitalia Sud resistette alle domande rilevando, fra l’altro, che l’ipoteca a carico della C. era stata cancellata prima della notifica dell’atto di citazione;
il Tribunale di Foggia dichiarò la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cancellazione proposta dalla C. e condannò la convenuta a risarcire i danni alla predetta C. (Euro 18.000,00) e al B. (Euro 8.000,00), disponendo altresì la restrizione dell’ipoteca iscritta sui beni di quest’ultimo; inoltre, condannò la convenuta al pagamento delle spese in favore di ambedue gli attori;
provvedendo sul gravame principale di Equitalia Sud e su quello incidentale proposto dal B., la Corte di Appello di Bari ha accolto parzialmente il primo, dichiarando l’erroneità della condanna alle spese in favore della C. e rigettando le domande di risarcimento danni avanzate dagli originari attori; ha invece rigettato la censura di ultrapetizione (proposta sia dall’appellante principale che da quello incidentale) ritenendo che, nonostante lo sgravio parziale, l’iscrizione di ipoteca effettuata in virtù dell’accertamento originario restava valida, essendone pertanto consentita la sola restrizione; ha, infine, condannato la C. a rifondere alla Equitalia le spese dei due gradi di merito e, compensate per due terzi le spese fra il B. ed Equitalia, ha condannato quest’ultima a rifondere all’attore il residuo terzo;
hanno proposto ricorso per cassazione il B. e la C., affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con controricorso, l’ADER Agenzia delle Entrate-Riscossione.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo, che denuncia “omesso esame di fatti e argomentazioni giuridiche decisivi per il giudizio”, è articolato con distinto riferimento alla posizione di ciascun ricorrente;
riguardo alla posizione del B., premesso che Equitalia aveva mantenuto ferma l’originaria formalità ipotecaria nonostante l’annullamento di una delle cartelle esattoriali sulla cui base era stata iscritta, il ricorso deduce che l’iscrizione ipotecaria risultava illegittima “anche con riferimento alle altre cartelle esattoriali (da qui l’ingiusta restrizione della formalità che doveva invece essere del tutto cancellata) in applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 e segg.”; si assume, più specificamente, che, “a seguito del mancato riscontro dell’ente impositore (…) alla richiesta di discarico da parte del contribuente, per espressa previsione normativa si è formato il c.d. “silenzio-assenso” sull’istanza di annullamento con implicito accoglimento di quest’ultima: infatti per espressa previsione di legge, il silenzio dell’ente impositore sull’istanza del contribuente, decorso il termine di 220 giorni determina l’annullamento di diritto delle cartelle esattoriali”, cosicchè l’iscrizione ipotecaria non poteva essere semplicemente ristretta, ma andava senz’altro annullata in toto perchè basata su carichi di ruolo ormai irrimediabilmente nulli”;
la censura è inammissibile per novità della questione dedotta, che non risulta trattata dalla sentenza impugnata e rispetto alla quale il ricorso non riproduce le esatte modalità di proposizione, limitandosi a dedurre che la questione sarebbe stata trattata nelle comparse conclusionali depositate sia in primo che in secondo grado e provata a mezzo di documenti, dei quali non risulta tuttavia trascritto o – almeno – indicato specificamente il contenuto, in violazione dell’onere prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6;
quanto alla posizione della C., il ricorso rileva che l’iscrizione ipotecaria a suo danno era stata cancellata solo due mesi prima della notifica dell’atto di citazione, benchè la cartella esattoriale fosse stata annullata con sentenza dell’anno precedente, e deduce che “vi sono delle macroscopiche evidenze attestanti in primo luogo la persistente pervicacia di Equitalia nel mantenere un’iscrizione palesemente illegittima ed in secondo luogo (…) l’incontestabile sussistenza del danno anche per il fatto che l’ente concessionario nulla abbia provato per discolparsi”;
il motivo è – anche sotto questo profilo – inammissibile in quanto non individua specifici fatti non esaminati dalla Corte di Appello (che ha espressamente considerato e valutato la circostanza dell’avvenuta cancellazione dell’ipoteca in data anteriore alla notifica della citazione) e, per il resto, svolge generiche deduzioni circa la sussistenza della responsabilità risarcitoria di Equitalia Sud;
il secondo motivo denunzia la “non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” sull’assunto che la Corte di Appello -come già il Tribunale- ha disposto erroneamente la restrizione dell’ipoteca anzichè la cancellazione della formalità, a fronte di una domanda che “era ed è rimasta sempre e solo di cancellazione in toto dell’iscrizione ipotecaria”; assumono, in particolare, i ricorrenti che “il potere di qualificazione della domanda, comunque riservato al magistrato, non può spingersi fino al punto di interpretare con ampia libertà il contenuto ed il limite della domanda medesima, modificando così il petitum e la causa petendi”;
il motivo è infondato: dopo aver dato atto che gli attori avevano chiesto la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, la Corte di Appello ha affermato (con richiamo a Cass. n. 6471/1980) che la sopravvenuta riduzione del credito garantito poteva comportare soltanto la riduzione della somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca e non già la cancellazione della formalità, con la conseguenza che “la domanda proposta dai coniugi B. e C. deve essere riferita all’unica concreta soluzione possibile, e cioè alla riduzione dell’ipoteca” fino all’importo per cui la stessa è stata legittimamente iscritta; in tal modo, la Corte non ha dunque disatteso il contenuto della domanda, ma ha rigettato la richiesta di cancellazione (che ne costituiva l’oggetto diretto) e ha considerato corretta la riduzione dell’ipoteca disposta dal Tribunale ritenendo che la stessa fosse comunque contenuta (come minus) in quella di cancellazione (con statuizione rispetto alla quale i ricorrenti non hanno prospettato l’interesse ad impugnare);
col terzo motivo (“errata valutazione della prova del danno”), i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni in loro favore sull’assunto che l’acclarata “illegittimità dell’iscrizione fa sorgere il diritto al risarcimento del danno in capo al contribuente” e sul rilievo che “la colpa dell’agente -in questo caso quello della riscossione- si ritiene provata in via presuntiva laddove lo stesso non fornisca alcun elemento in merito alla scusabilità”; aggiungono i ricorrenti che “non si può pensare che l’iscrizione ipotecaria sia attività scevra da conseguenze”, trattandosi di “un’attività che ha serie conseguenze per chi la subisce e può essere naturalmente foriera di danno dimostrabile (…) anche secondo le massime di comune esperienza”;
il motivo è inammissibile giacchè non investe direttamente o, comunque, adeguatamente la ratio decidendi della sentenza, che è incentrata sul riscontrato difetto di qualunque prova della sussistenza di danni, sull’assunto – corretto – che gli stessi debbono essere compiutamente allegati e provati dal richiedente; con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il mero fatto della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria non è sufficiente a far sorgere il diritto al risarcimento a favore di chi l’abbia subita, in difetto della prova del danno;
il quarto motivo – che censura la “errata condanna al rimborso e quindi al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio” – è inammissibile per l’assoluta genericità delle censure, che non individuano le norme che sarebbero state violate o falsamente applicate, nè illustrano le ragioni di diritto sottese al motivo;
il ricorso va pertanto rigettato, con condanna solidale del B. e della C. al pagamento delle spese di lite;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021